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Cessione di azienda e riserva di proprietà. Aspetti fiscali.

Pubblicato il 06/07/2017

riserva di proprietàL’Agenzia delle Entrate , con la risoluzione n. 91/E del 13 ottobre 2016, interviene sulla tema degli effetti fiscali della risoluzione della cessione di azienda con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.).

La vicenda sottoposta alle Entrate con interpello è quella di una società che aveva venduto un’azienda, con la clausola “riserva di proprietà” e i conseguenti effetti fiscali in caso di risoluzione di tale cessione per inadempimento del cessionario.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la riserva di proprietà è irrilevante ai fini fiscali e dunque, per l’ordinamento tributario il presupposto impositivo è (il momento del)la stipula dell’atto.

 

Risoluzione del contratto e responsabilità solidale tra cedente e cessionario

La questione fondamentale affrontata dalla Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate è quella degli effetti fiscali della risoluzione del contratto di cessione di azienda.
La Risoluzione evidenzia, infatti, che vi è una differenza fondamentale tra la disciplina civilistica e quella fiscale per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dell’azienda.

 

Disciplina civilistica Disciplina fiscale
Il trasferimento della proprietà dell’azienda avviene con il pagamento dell’ultima rata di prezzo Il trasferimento della proprietà dell’azienda avviene al momento della stipulazione dell’atto di vendita

 

Dal punto di vista fiscale, dunque, la risoluzione del contratto di cessione d’azienda (per mancato pagamento, da parte dell’acquirente, di almeno due rate di prezzo della compravendita) è qualificabile come un’ulteriore vendita dello stesso bene, ma in senso contrario, ossia l’originario cedente diventa cessionario e viceversa. In altre parole, fiscalmente, la risoluzione del contratto di cessione determina un ritrasferimento della proprietà (fiscale) dell’azienda.
Analogamente a quanto previsto per la disciplina civilistica dall’art. 2560 c.c. in tema di debiti e crediti aziendali, tutto ciò significa che

il nuovo cessionario (originario venditore) è responsabile in solido con il nuovo venditore (originario acquirente) per i debiti fiscali contratti dal nuovo cedente prima della cessione (anche nell’ipotesi in cui il contratto sia risolto).

Dal punto di vista dell’imposta di registro, in assenza di corrispettivo la risoluzione contrattuale è soggetta all’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro.
Diversamente, nel caso in cui sia previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare va applicata l’imposta di registro in misura proporzionale.

 

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