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Amministrazione di Sostegno, come si impugna un provvedimento del Giudice Tutelare?
Nel procedimento di Amministrazione di Sostegno tutti i provvedimenti, a partire dal decreto di nomina sino ai provvedimenti autorizzativi successivi, sono di competenza del Giudice Tutelare.
La procedura si svolge nell’ambito della volontaria giurisdizione, in cui non vi è un vero e proprio contraddittorio (come nei procedimenti c.d. contenziosi), dal momento che il giudice non è chiamato a risolvere un conflitto per l’accertamento di un diritto.
Tuttavia, anche se il provvedimento del giudice non acquista efficacia di giudicato (in senso proprio), comunque è possibile impugnare i provvedimenti del Giudice Tutelare.
Con alcune importanti avvertenze che dipendono dal tipo e della natura del provvedimento da impugnare.
Natura dei provvedimenti del Giudice Tutelare nell’amministrazione di sostegno
La possibilità di impugnare i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare nell’ambito di un procedimento di Amministrazione di Sostegno è prevista dall’art. 720 bis c.p.c. che a sua volta richiama l’art. 739 c.p.c.
Esaminando le varie disposizioni si fa riferimento alla possibilità di proporre reclamo davanti al Tribunale o alla Corte di Appello.
Per poter indirizzare l’impugnazione all’organo giudiziario (Tribunale o Corte di Appello) competente, è necessario individuare quale sia la natura dello specifico provvedimento del Giudice Tutelare del quale si chiede la riforma.
Si distingue, infatti, tra
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- provvedimenti decisori, ossia quelli destinati ad acquistare “efficacia di giudicato” (è tale, ad es., il provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno, in quanto incide su diritti soggettivi e sullo status del beneficiario), essendo revocabile e modificabile solo nel caso in cui vengano meno i relativi presupposti o si modifichi la situazione di fatto posta a base della decisione.
Per i provvedimenti decisori del Giudice Tutelare è ammesso il reclamo davanti alla Corte di Appello competente.
- provvedimenti gestori (o ordinatori) : sono i provvedimenti riguardanti la normale gestione dell’amministratore di sostegno e relativi alle autorizzazioni concesse ai sensi degli artt. 411 c.c., 374 e 375 c.p.c. Contro tali provvedimenti è ammesso il reclamo con ricorso al Tribunale.
Per evitare il rischio di indirizzare il reclamo ad un giudizio non competente, prima di presentare il reclamo contro un decreto del Giudice Tutelare emesso in un procedimento di Amministrazione di Sostegno è dunque fondamentale accertarsi della natura e della tipologia del provvedimento che si vuole impugnare .
- provvedimenti decisori, ossia quelli destinati ad acquistare “efficacia di giudicato” (è tale, ad es., il provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno, in quanto incide su diritti soggettivi e sullo status del beneficiario), essendo revocabile e modificabile solo nel caso in cui vengano meno i relativi presupposti o si modifichi la situazione di fatto posta a base della decisione.
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