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Ads e reclamo contro il decreto del Giudice Tutelare
Il decreto pronunciato dal Giudice Tutelare nell’ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno può essere impugnato mediante reclamo.
Lo stabilisce, in particolare, l’art. 720 bis c.p.c., inserito dalla legge n. 6/2004, che è norma avente carattere speciale e, pertanto, prevale su quella generale risultante dagli art. 739 c.p.c. e 45 disp. att. c.c. (Cass. Civ., Sez. VI, 29 ottobre 2012, n. 18634, GCM, 2012, 10, 1258; Trib. Napoli, 4 febbraio 2005, Giur. merito, 2005, 11, 2334).
Il procedimento di nomina e regolamentazione dell’amministrazione di sostegno delineato dagli art. da 404 a 413 c.c. e dall’art. 720 bis c.p.c., a seguito della l. 6/2004, è dotato di una sua autonomia e peculiarità, che esclude l’applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente richiamate.
Come si propone il reclamo?
Legittimati a proporre reclamo contro il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno sono gli stessi soggetti che avrebbero avuto diritto a proporre la domanda (ossia il beneficiario stesso, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il IV grado o gli affini entro il II grado, il tutore o il curatore, il Pubblico Ministero o i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona).
Il reclamo deve essere presentato davanti alla Corte d’Appello nel termine di 10 giorni che decorrono dalla comunicazione del decreto, se è dato nei confronti di una sola parte (o del P.M.), oppure dalla notificazione se è dato nei confronti di più parti.
Sul reclamo la Corte d’Appello decide, a sua volta, con decreto impugnabile solo con ricorso per cassazione. La possibilità di ricorrere per cassazione prevista dal richiamato art. 720 bis c.p.c., u.c., è però limitata ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura e la chiusura dell’amministrazione, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione.
È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione o sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, trattandosi di provvedimenti di carattere meramente ordinatorio ed amministrativo, che vengono emanati in applicazione dell’art. 384 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c., comma 1 (in tal senso, Cass. 10187/2011 e 13747/2011).
Per un ulteriore approfondimento sul tema, si segnala: Danovi F., “Sulla competenza per il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice tutelare“, in Dir. famiglia, 2006, 3, 1076, nota a Corte Appello Roma, 21.4.2005.
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