
News
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si parte!
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che contiene il c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Si tratta di un provvedimento estremamente importante e che ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali introducendo come novità di assoluto rilievo, l’obbligo per gli imprenditori – individuali e collettivi – di far emergere tempestivamente lo stato di difficoltà delle imprese salvaguardandone la possibile sopravvivenza sul mercato.
Scompare definitivamente il termine “fallimento”, che viene sostituito dalla liquidazione giudiziale, procedimento finalizzato alla liquidazione della società e alla sua uscita dal mercato.
Le novità del Codice della Crisi d’Impresa
Tra le novità introdotte dal nuovo Codice, si segnala quella prevista dall’art. 3, che prevede in generale l’obbligo per l’imprenditore di attrezzarsi per rilevare tempestivamente la crisi e mettere in atto le misure necessarie a superare la crisi.
Nel caso di imprenditore individuale, questi deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte mentre nel caso dell’imprenditore collettivo, sarà necessario predisporre un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c. e relativi obblighi di segnalazione, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Inoltre, al fine di far emergere celermente lo stato di crisi dell’impresa, viene previsto un meccanismo di allerta e composizione assistita della crisi con la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi (OCRI) presso ognuna delle Camere di Commercio presenti sul territorio.
Entrata in vigore delle disposizioni
Il Codice della Crisi d’Impresa entrerà pienamente in vigore il 14 agosto 2020, una decorsi i 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (14 febbraio 2019).
Tuttavia, sono previste una serie di disposizioni che entreranno in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione:
- art. 27, comma 1 (competenza per i procedimenti relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione)
- artt. 350, 356 e 357(Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza);
- art. 359 (Area web riservata)
- artt. 363 (Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi) e 364 (Certificazione dei debiti tributari);
- art. 366 (Modifiche al TU Spese di giustizia)
- art. 375 (modifica dell’art. 2086 c.c.)
- artt. 377 e 378 (Responsabilità degli amministratori);
- art. 379 (Nomina degli organi di controllo)
- artt. 385, 386, 387 e 388 (relativa alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).