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Successioni

Regimi patrimoniali tra coniugi, nuove linee-guida UE

Pubblicato il 07/03/2019

regimi patrimonialiSono entrati in vigore il 30 gennaio 2019 i nuovi regolamenti UE in tema di regimi patrimoniali tra coniugi, nn. 2016/1103 e 2016/1104 del 24 giugno 2016, con l’obiettivo di dettare linee guida comuni per tutti i Paesi membri.

I due provvedimenti intervengono per disciplinare tutte quelle coppie che vivono in situazione transfrontaliera, indicando, tra gli altri, criteri uniformi per individuare la legge applicabile ed il giudice competente per le questioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi e nei casi di unioni registrate.

Si tratta di due provvedimenti indubbiamente importanti in quanto volti a regolamentare la situazione di oltre 16 milioni di coppie che vivono in situazione transfrontaliera.

 

Le novità introdotte dai Regolamenti UE

I regolamenti 2016/1103 e 2016/1104 si occupano di tutte le questioni di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi oltre che degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Vengono quindi regolamentate, ad esempio, la gestione dei beni del partner o la fase di liquidazione del regime patrimoniale, mentre sono esclusi dal campo di applicazione dei Regolamenti gli aspetti successori, quelli in tema di diritti reali, sui beni mobili ed immobili oltre che obbligazioni alimentari

Per quanto riguarda la legge applicabile alle questioni di cui si occupano i regolamenti, viene lasciato ampio spazio alla volontà delle parti, che possono scegliere di ritenere applicabile anche la legge di uno stato non membro.
In mancanza di scelta del foro, il giudice competente a decidere sul regime patrimoniale dei coniugi e per le unioni registrate è quello dello Stato membro di residenza abituale dei coniugi o, in mancanza, di ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o, in mancanza, di residenza abituale del convenuto o, in mancanza, di cittadinanza comune dei coniugi, in ogni caso avuto riguardo al momento in cui l’autorità è stata adita.

Si osserva, peraltro, che

il Regolamento 2016/1103 non include la definizione di matrimonio, lasciata alla competenza dei singoli ordinamenti nazionali,

mentre il Regolamento 2016/1104 disciplina gli effetti patrimoniali delle coppie non sposate, ma la cui unione è registrata, in base al diritto interno degli Stati membri, rimanendo escluse le coppie di fatto.

Infine, viene inoltre introdotto il riconoscimento automatico delle decisione in materia di regimi patrimoniali, mentre per quanto riguarda la fase esecutiva è necessario che su istanza di una parte interessata l’atto venga dichiarato esecutivo.