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Cessione del preliminare e plusvalenza. Risoluz. Ag. Entrate n. 6/E del 19.1.2015

Pubblicato il 20/01/2015

cessione del preliminareLa cessione del contratto preliminare determina una plusvalenza tassabile. È quanto stabilisce la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 gennaio 2015.

Questo il caso:
il sig. Mario, dopo aver stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile e versato a titolo di acconto una somma X, ci ripensa e “vende” (ossia cede) il contratto al sig. Luigi, ricevendo a titolo di corrispettivo per tale cessione la somma X + Y (cioè una somma superiore rispetto a quanto da lui originariamente versato).

 

Trattamento fiscale del corrispettivo per la cessione

La questione affrontata dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trattamento fiscale da applicare per il corrispettivo ricevuto che eccede l’acconto versato in sede di stipula del contratto preliminare di acquisto (nell’esempio fatto, la somma Y).

L’Agenzia delle Entrate precisa che la somma percepita per la cessione del contratto costituisce reddito (nella misura della differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ossia il corrispettivo X + Y per la cessione,  e le spese specificamente inerenti alla sua produzione, ossia l’acconto X versato originariamente, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del TUIR).

Inoltre, poiché il contratto preliminare ha effetti esclusivamente obbligatori, l’unica categoria di reddito in cui possa essere incluso il corrispettivo percepito dall’istante è quella dei redditi diversi di cui all’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), comma 1, lettera l, che fa riferimento ai redditi diversi i corrispettivi percepiti, fra l’altro, per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Come chiarisce l’Amministrazione finanziaria, il corrispettivo percepito dall’istante non può, invece, essere incluso nella fattispecie di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, in quanto tale disposizione sottopone a tassazione il corrispettivo conseguito dall’effettiva cessione di beni immobili e non il semplice obbligo di cedere il bene. Nel caso di specie, infatti, ad essere ceduto non è il bene immobile ma il contratto preliminare relativo alla compravendita del bene immobile medesimo.

 

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