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Decreto Semplificazioni – Circolare Agenzia Entrate n. 31 del 30.12.2014
La Circolare n. 31 del 30.12.2014 dell’Agenzia delle Entrate interviene sul c.d. Decreto Semplificazioni (Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) illustrandone i contenuti e chiarendo alcuni degli aspetti controversi.
Alcune delle principali novità del Decreto Semplificazioni
In sintesi alcune delle principali novità introdotte dal Decreto Semplificazioni ed oggetto della corposa Circolare dell’Agenzia delle Entrate:
- dichiarazione di successione: viene meno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi un cui l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad Euro 100.000 (ndr: prima il limite era fissato in Euro 25.833) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare;
- estinzione della società e responsabilità dei liquidatori : per quanto riguarda la liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, e tale norma si applica retroattivamente anche per le società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate prima della data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.
- agevolazioni prima casa e immobili “di lusso”: viene superata la definizione di “abitazione di lusso” (secondo le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969).
Ora, per poter fruire dell’agevolazione “prima casa”, anche in caso di applicazione dell’Iva (aliquota del 4%), è necessario fare riferimento alla categoria catastale. In particolare, potranno essere agevolati gli acquisti di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Tale modifica, peraltro, era già stata oggetto della precedente Circolare n. 2/E del 21.2.2014 dell’Agenzia delle Entrate. - solidarietà passiva in materia di appalti: è stata abrogata la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti (in precedenza, l’art. 50, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013 (cd. decreto del “fare”) aveva escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, sia con riferimento al rapporto che intercorre tra il committente e l’appaltatore, sia riguardo agli eventuali rapporti di subappalto).