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Equo indennizzo, con iva o senza iva? questo è (…era) il problema! – Cass. Civ. n. 14846 del 13.7.2020

Pubblicato il 07/11/2020

equo indennizzoLa Cassazione interviene finalmente sul tema dell’equo indennizzo a favore dell’amministratore di sostegno, sgombrando il campo, speriamo definitivamente, da tutte le questioni relative agli aspetti fiscali.
Ricapitoliamo i termini essenziali del problema.

L’amministratore di sostegno può richiedere, generalmente in sede di presentazione del rendiconto periodico, il riconoscimento di un equo indennizzo per l’attività svolta, ossia una sorta di rimborso per quanto svolto a favore del beneficiario.

Ci si chiede, dunque, in particolare nel caso in cui l’incarico di ads sia stato assunto da un professionista, se tali somme costituiscano reddito imponibile e, dunque, debbano essere assoggettate a tassazione oppure no.

 

La giurisprudenza in tema di equo indennizzo

Gli aspetti relativi al trattamento fiscale dell’equo indennizzo sono stati oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza, in particolare di merito, oltre che della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 9 gennaio 2012.
A fare chiarezza sulla questione, speriamo definitivamente, è intervenuta la recentissima sentenza della Cassazione Civile, Sez. Trib. n. 14846 del 13 luglio 2020, la quale afferma che,

in tema di i.v.a., essendo l’ufficio di amministratore di sostegno precipuamente volto alla cura della persona bisognosa, l’amministrazione del patrimonio del beneficiario non configura, di norma, attività economica indirizzata alla produzione del reddito e, quindi, imponibile, non avendo l’eventuale indennità corrisposta in via equitativa dal giudice funzione corrispettiva di effettivo controvalore del servizio svolto dall’amministratore (preferibilmente scelto entro la cerchia familiare dell’amministrato), a meno che la gestione non risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata da un professionista a titolo oneroso, assumendo rilievo ai fini della tassabilità l’oggettiva natura economica dell’attività espletata.

Dunque, con buona pace dell’Agenzia delle Entrate, secondo la Cassazione, per dirla con un gioco di parole, l’amministrazione di sostegno per come configurata non rappresenta un’attività professionale propriamente intesa, anche se svolta da un professionista.
Il principio espresso dalla Suprema Corte è cristallino, sebbene restino dei dubbi su cosa intenda la Cassazione circa l’ipotesi che “la gestione (…) sia espletata da un professionista a titolo oneroso“, sembrando tale ipotesi una contraddizione in termini.

Per chi volesse approfondire ulteriormente la questione, segnaliamo un interessante commento dal titolo “Indennità dell’amministratore di sostegno e assoggettabilità ad Iva” a firma di Daniela Infantino pubblicato su Il Foro Italiano.

 

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