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Niente marca sulle istanze al G.T. (se la procedura è già aperta) – Circ. Min. Giustizia, 12.5.2014

Pubblicato il 11/06/2014

marca da bollo amministratore di sostegnoIn materia di spese di giustizia, l’articolo 30, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. “T.U. Spese di giustizia”), per effetto della modifica introdotta dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), stabilisce che, a partire dall’1 gennaio 2014, la parte che per prima si costituisce in un giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo o, nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, che presenta un’istanza o un ricorso al Giudice Tutelare, è tenuta al versamento di una marca da bollo di Euro 27,00 (fino al 31 dicembre 2013, tale importo era fissato in Euro 8,00).


La Circolare del Ministero della Giustizia

Proprio con riguardo ai procedimenti di volontaria giurisdizione è intervenuta una recente Circolare del Ministero della Giustizia del 12 maggio 2014, la quale fornisce un importante chiarimento sulla questione se debba essere percepito l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 (ossia debba essere versata la marca da Euro 27,00) per tutti i provvedimenti emanati dal Giudice Tutelare e le attività di sua competenza, e, in particolare, per quelle difficilmente riconducibili ad una autonoma fase procedimentale.

Richiamando alcune disposizioni del codice civile (320, 374 e 375 c.c.) e del codice di procedura civile (732 e 737 c.p.c. e s.s.) in materia di volontaria giurisdizione, la Circolare fa presente, innanzitutto, che per alcune autorizzazioni è competente il giudice tutelare mentre per altre interviene il Tribunale, sentito il parere del giudice tutelare.

Così come stabilisce l’art. 732 c.p.c., salvo che la legge disponga diversamente, i provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti ed agli inabilitati sono pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio.
Come si ricava dalla lettura degli artt. 737 c.p.c. e seguenti, i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare, danno luogo all’apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale, diversamente (dalle istanze e dal)le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare, le quali si inseriscono nell’ambito del procedimento principale già in essere (ndr: generalmente alle stesse viene attribuito dalla Cancelleria un numero “sub” rispetto al numero del procedimento principale).

Avendo, dunque, come discrimine per il versamento dell’importo forfettario previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate, la Circolare precisa che, nella materia in esame, solo i ricorsi promossi dinanzi al  Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento della marca da Euro 27.

Quindi, mentre il ricorso con cui si chiede, ad esempio, la nomina di un amministratore di sostegno richiede (ancora!) il versamento dell’importo forfettario di cui sopra, nulla sarà dovuto, invece, per i ricorsi e le istanze presentate al Giudice Tutelare una volta che la procedura è già stata aperta ed è pendente.

 

Si ringrazia la Dott.ssa Serena Zoboli dell’UPG dell’Asl di Mantova per la segnalazione.

Commenti a «Niente marca sulle istanze al G.T. (se la procedura è già aperta) - Circ. Min. Giustizia, 12.5.2014»

2 risposte a “Niente marca sulle istanze al G.T. (se la procedura è già aperta) – Circ. Min. Giustizia, 12.5.2014”

  1. Cristina Corradini ha detto:

    Salve, chiedo se l’esonero dall’utilizzo delle marche da 27 euro vale per qualunque istanza venga presentata al GT da un amministratore di sostegno, ad esempio la richiesta di autorizzazione alla vendita di un titolo.
    Grazie

  2. Certamente. L’esenzione dal bollo vale per tutte le istanze presentate all’interno di un procedura di amministrazione di sostegno già aperta ed in essere e, dunque, anche per la richiesta di autorizzazione alla vendita di un titolo.

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