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Separazione fittizia? i beni della coppia sono aggredibili.

Pubblicato il 29/07/2015

separazione fittiziaLa separazione fittizia non salva i beni della coppia dalla possibilità che gli stessi vengano sottoposti a sequestro.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 28770 del 7 luglio 2015, che ha così chiarito che il sequestro può ricadere su beni, anche non di proprietà, ma di cui il coniuge separato fittiziamente ha comunque mantenuto l’effettiva disponibilità.

 

La separazione fittizia e l’assegnazione dei beni

Il meccanismo della separazione fittizia è semplice ed utilizzato frequentemente spesso e, in concreto, di regola sottende obiettivi illeciti.

Le ragioni sottostanti possono, ad esempio, essere rappresentate dalla ricerca di vantaggi di natura fiscale (mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento al coniuge economicamente c.d. « più debole », consentendo così all’altro coniuge di dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi quanto risulti corrisposto e di ottenere così un risparmio fiscale).

Altre volte la separazione fittizia è mossa dall’intento dei coniugi di impedire l’aggressione da parte dei creditori di un coniuge di cespiti patrimoniali (ad es., della casa coniugale) soltanto apparentemente ceduti all’altro coniuge. Con questo semplice sistema, il coniuge debitore si spoglia dei propri averi, evitando così la possibilità di essere aggredito, mantenendo però, di fatto, l’effettiva disponibilità sugli stessi. La particolarità sta nel fatto che entrambi i coniugi, però, anche a seguito della separazione, continuano ad abitare nella casa familiare, mantenendo tutte le abitudini precedenti, come se nulla fosse successo.

Proprio quest’ultima situazione è quella esaminata dalla Cassazione, che ha sottolineato che ai fini del sequestro, quel che conta (non è l’effettiva intestazione ma) è il fatto che il coniuge indagato abbia mantenuto la disponibilità del bene.

 

L’effettiva disponibilità del bene

Con la separazione fittizia i coniugi intendono regolare i loro rapporti, specialmente patrimoniali, in modo che il coniuge indagato possa spogliarsi di tutti i propri beni, trasferendoli all’altro coniuge, che risulta, dunque, formalmente titolare dei beni. Il coniuge disponente, però, rimane nell’effettiva disponibilità del disponente.

Tuttavia, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, non è necessario che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato, essendo sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la disponibilità degli stessi (Cassazione n. 6813/2008).

Alla luce di quanto abbiamo sin qui evidenziato, è evidente che la scelta di separarsi fittiziamente (ndr: scelta spesso consigliata da “consulenti” (?!?) quanto meno superficiali) abbia determinate conseguenze e, in concreto, possa addirittura rivelarsi dannosa per i coniugi.

 

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