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Vizi acustici dell’immobile? scatta il risarcimento monstre! – Trib. Brescia, n. 2644 del 5.8.2014

Pubblicato il 19/08/2014

vizi acustici risarcimentoLa recente sentenza del Tribunale di Brescia, n. 2644 del 5.8.2014 (est. Dott. Magnoli), patrocinata dal nostro Studio, segna un importante punto a favore dei proprietari di immobili in materia di requisiti acustico passivi, ed è sicuramente degna di nota per il fatto di essere una delle prime pronunce dopo l’intervento della Corte Costituzionale (n. 103 del 29.5.2013), che aveva sancito l’illegittimità della legge 96/2010.

Le variazioni legislative intervenute in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, ossia gli art. 11, L. 88/2009 e 15, L. 96/2010, dichiarando inapplicabile il D.P.C.M. 5.12.1997, avevano, infatti, eliminato la responsabilità del costruttore per gli edifici rumorosi e non in linea con i parametri di isolamento acustico.
Con la pronuncia del 2013 sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha, invece, ripristinato la situazione precedente e, dichiarando l’illegittimità della legge 96/2010, ha, dunque, ripristinato l’applicabilità dei requisiti acustico passivi in oggetto.

 

Il fatto

La questione sottoposta all’esame del Tribunale bresciano riguarda proprio l’insufficiente insonorizzazione di un appartamento.
A seguito della verifica con propri tecnici dell’insufficiente insonorizzazione del proprio appartamento, i proprietari dello stesso citano in giudizio l’impresa costruttrice per mancato rispetto dei parametri di cui al DPCM 5.12.1997. Quest’ultima, a sua volta, chiama in giudizio il progettista/direttore lavori nonché l’originario committente, chiedendo di essere manlevata da qualsiasi responsabilità in quanto mera esecutrice di direttive impartite da altri.
La CTU disposta in corso di causa conferma integralmente i vizi denunciati dagli attori quantificandone il risarcimento nella misura pari al 30% del valore d’acquisto dell’immobile.

 

La pronuncia

Dopo aver evidenziato i rapporti tra le varie parti coinvolte nella vicenda e le loro correlative responsabilità (in particolare dell’impresa realizzatrice dei lavori e del progettista/direttore lavori), la sentenza ricostruisce, innanzitutto, l’evoluzione normativa che si è avuta negli ultimi anni in materia di requisiti acustico passivo, e chiarisce che quelli in esame costituiscono vizi gravi (e, pertanto, il termine di decadenza annuale previsto per la denuncia dell’art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui si è ottenuta ragionevole certezza in ordine alla presenza di gravi difetti e, quindi, della riconducibilità dei vizi stessi ad inesattezza dell’opera costruttiva).

Conseguentemente, ai proprietari dell’immobile viziato spetta un risarcimento che viene fissato dalla pronuncia in commento in una somma pari al 30% del valore d’acquisto dell’immobile, a cui però vanno aggiunti i canoni pagati per l’affitto di altro appartamento, oltre alle spese necessarie per l’insonorizzazione dell’appartamento viziato.

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Una risposta a “Vizi acustici dell’immobile? scatta il risarcimento monstre! – Trib. Brescia, n. 2644 del 5.8.2014”

  1. […] In tema di risarcimento dei vizi acustici dell’immobile, l’azione di risarcimento dei danni proposta dall’acquirente, ai sensi dell’art. […]

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