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Proteggere il patrimonio familiare con il fondo patrimoniale?
Quali strumenti abbiamo a disposizione per poter mettere al sicuro il nostro patrimonio familiare? Ne abbiamo parlato in diverse occasioni, ma l’argomento è sempre di attualità. Torniamo, ancora una volta, sul fondo patrimoniale.
Attraverso il fondo patrimoniale è possibile destinare “determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia” (art. 170 c.c.), espressione, quest’ultima, che altro non vuol dire che se costituiamo un fondo patrimoniale conferendo in esso alcuni beni (che potranno essere immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di crediti), questi ultimi potranno essere aggrediti dai creditori solo per il soddisfacimento di debiti familiari.
Per poter garantire l’efficacia del fondo patrimoniale e, quindi, l’impignorabilità dei beni in esso “conferiti”, dunque, è necessario che il debitore (ndr: non il creditore!) dimostri che il debito per cui si procede è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Tale prova potrà essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., gravando comunque sull’opponente di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova. In mancanza di tale prova, il fondo patrimoniale ai fini che qui interessano sarà del tutto inefficace.
Quali crediti possono essere soddisfatti con i beni del fondo?
Per quanto riguarda il criterio identificativo dei crediti che, essendo stati contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, possono essere soddisfatti anche in via esecutiva, va ribadito il principio di diritto per il quale il disposto dell’art. 170 c.c., non va inteso in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” (così già Cass. 7.1.1984 n. 134, seguita da Cass. 18.9.2001 n.11683; Cass. 30.5.2007 n. 12730; Cass. 7.7.2009 n. 15862; Cass. 19.2.2013 n. 4011).
In altre parole, con riferimento al fondo patrimoniale, e all’esecuzione sui beni facenti parte dello stesso, si è preferita una nozione di “bisogni della famiglia” piuttosto ampia: i “bisogni rilevanti” non solo soltanto quelli essenziali del nucleo familiare, ma sono in essi ricomprese anche altre esigenze, purché il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia.
I debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi
Nonostante la nozione di “bisogni della famiglia” di cui abbiamo detto, è comunque controversa è la possibilità di ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi anche in considerazione del fatto che i redditi relativi sono di norma, ma non necessariamente, destinati al mantenimento della famiglia (Cass., 18.9.2001 n. 11683).
Sotto questo profilo, se è vero che la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistere per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa (Cass., 31.5.2006), tuttavia tale circostanza non è neppure idonea ad escludere, in via di principio, che il debito possa dirsi contratto per soddisfare tali bisogni (Cass., 7.7.2009 n. 15862).
Pertanto, dovrà aversi riguardo non tanto alla natura dell’obbligazione, quanto piuttosto al fatto generatore della stessa, ossia, più semplicemente, al bisogno/motivo che, nel caso concreto, ha indotto il coniuge ad obbligarsi: i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma nel senso ampio indicato, nel quale sono ricompresi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. Civ., Sez. III, 11.7.2014, n. 15886; Cass. 19.2.2013 n. 4011).