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Ads e contratto di ingresso in RSA. Chi deve pagare la retta?

Pubblicato il 16/11/2016

ingresso in rsaNel corso dell’amministrazione di sostegno può verificarsi che il beneficiario, spesso persona anziana, debba essere ricoverato, temporaneamente o stabilmente, in un struttura RSA.

Si tratta di un’operazione spesso già prevista nei decreti di nomina (in cui viene precisato che “l’amministratore di sostegno è autorizzato a gestire i rapporti, anche economici, con la casa di riposo, o con le strutture che eventualmente ospiteranno il beneficiario, ecc..“) o che, diversamente, richiede una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

Infatti, all’atto del ricovero del beneficiario in struttura l’ads deve firmare il contratto di ingresso in RSA , con il quale vengono regolamentati i rapporti con il beneficiario per il suo ricovero nella struttura, specialmente dal punto di vista economico.

Con la firma di questo documento ci si impegna, tra l’altro, al pagamento della retta mensile della rsa. Fin qui tutto normale.

Il problema sorge quando (ndr: tra le righe!) viene richiesto all’Amministratore di Sostegno di obbligarsi in solido con il beneficiario per il pagamento di tali somme.

 

L’Amministratore di Sostegno e il pagamento della retta della casa di riposo

Nel caso l’ads (non parente) del beneficiario firmasse il contratto assumendo in solido l’obbligazione al pagamento della retta, risponderebbe di tale pagamento in proprio, cioè al di fuori dell’incarico che gli è stato conferito.

Si tratterebbe, ovviamente, di una responsabilità molto grave, dal momento che l’ads potrebbe essere chiamato a pagare debiti per il beneficiario, senza poter invocare in nessun modo l’aiuto del Giudice Tutelare.
Prima di sottoscrivere un contratto per l’ingresso in rsa, dunque, è bene esaminare attentamente quel che si sta firmando.

Spesso, infatti, nei contratti la richiesta di obbligarsi in solido è (furbescamente) mascherata sotto espressioni poco comprensibili, come ad esempio, “garanzia dell’idoneità amministrativa” del beneficiario.

Quel che è certo è che

l’Amministratore di Sostegno non può assumere l’obbligo di pagare la retta della struttura in solido con il beneficiario.

L’Ads non deve farsi carico di un pagamento che a lui non compete.
Nel caso il patrimonio del beneficiario non consentisse di far fronte a tali pagamenti, l’ads dovrà piuttosto attivarsi per l’ottenimento di contributi da parte del Comune di residenza del beneficiario stesso
A tal proposito, segnaliamo questo interessante approfondimento dell’ADUC, relativo anche alle novità dell’ISEE.

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