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Dissenso informato e amministrazione di sostegno – Cass. 14158 del 7.6.2017

Pubblicato il 23/07/2017

dissenso informatoEsiste il dissenso informato alle terapie mediche? In caso sia stato nominato un Amministratore di Sostegno, il Giudice Tutelare può essere autorizzarlo ad esprimere un valido dissenso informato?

La questione è innanzitutto terminologica.
Quando si parla di consenso o dissenso informato si sta parlando di due facce della stessa medaglia, ossia del diritto di ogni persona ad esprimere una scelta consapevole, attuale e, appunto, informata, circa determinate terapie mediche cui sottoporsi o meno.

Seppur con certe differenze, un dissenso informato altro non è che il rifiuto al rilascio di un (positivo) consenso informato.
Recentemente la Cassazione (sentenza n. 14158 del 7 giugno 2017) è intervenuta sul tema, affrontando principalmente questioni di natura processuale, ma dando però alcuni spunti interessanti.

 

Le direttive anticipate (D.A.T.) ed il dissenso informato

Un dissenso informato è la dichiarazione con la quale un paziente manifesta la propria volontà di non sottoporsi a determinate terapie mediche.
Nel caso in cui il paziente non sia più in grado di esprimere validamente un consenso/dissenso informato ma abbia in precedenza manifestato la propria opinione a riguardo, si pone il problema di come possa essere esplicitata tale volontà.

Sono ancora molti i dubbi circa l’ammissibilità nel nostro ordinamento delle Direttive Anticipate di Trattamento (c.d. D.A.T.) per quanto sia allo studio una specifica normativa a riguardo e nonostante numerose sentenze si siano già espresse a riguardo.

La sentenza della Cassazione sopra richiamata non entra nel merito sulla questione che tale Direttive abbiano natura vincolante o meno, ma chiarisce invece un punto fondamentale del problema con riferimento all’amministrazione di sostegno.

 

La natura del dissenso informato dell’Amministratore di Sostegno

Nel caso in cui l’apertura della procedura di Amministrazione di Sostegno, la designazione dell’ads e l’istanza volta a far valere eventuali direttive anticipate siano tra loro inscindibilmente legate, il provvedimento del giudice in merito ha sicuramente natura decisoria.

Più precisamente, poiché la questione coinvolge diritti personalissimi, riguardanti l’esercizio di diritti fondamentali quali quello all’autodeterminazione nelle scelte sanitarie (art. 32 Cost.) e al rispetto delle proprie convinzioni religiose (art. 19 Cost.),

ogni provvedimento giurisdizionale che decida su tali aspetti assume carattere decisorio e definitivo, da ciò deriva indiscutibilmente la competenza della Corte d’appello a decidere dell’eventuale impugnazione.

Dal punto di vista della procedura di Amministrazione di Sostegno, in attesa di una regolamentazione a livello legislativo sulle D.A.T. (Direttive Anticipate di Trattamento), la richiesta per l’autorizzazione ad esprimere un dissenso informato costituisce una forzatura del sistema.

Allo stato, dunque, il potere di decidere o meno su una determinata terapia sanitaria (non di routine) è ancora riservato al Giudice Tutelare, il quale valuterà sulla base delle informazioni fornitegli dall’amministratore di sostegno.

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