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Affitti non incassati. Importanti novità dal Decreto Crescita.

Pubblicato il 23/07/2019

affitti non incassatiQuello degli affitti non incassati è uno dei problemi che generano maggiori preoccupazioni per i proprietari di immobili, anche in considerazione delle relative conseguenze dal punto di vista fiscale.

Come abbiamo già avuto modo di spiegare in altri precedenti interventi, infatti, il sistema previsto dal legislatore italiano è quello per cui la tassazione del reddito locativo è collegata alla mera maturazione del diritto di percezione di un reddito. In altre parole, ciò significa che i canoni devono essere assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Su questo sistema, giudicato profondamente iniquo da parte dei proprietari immobiliari e delle relative associazioni, è intervenuto il Decreto Crescita introducendo importanti novità.

 

Le modifiche introdotte dal Decreto Crescita

Tra le prime domande che ci vengono rivolte dai clienti alle prese con inquilini morosi e affitti non incassati vi è quella relativa alla necessità di dover dichiarare al fisco anche i canoni non percepiti (oltre che, ovviamente, ai costi di uno sfratto…).

Proprio per venire incontro alle esigenze dei proprietari immobiliari alle prese con un fenomeno purtroppo molto diffuso, il Decreto Crescita ha modificato per i contratti stipulati a partire dall’1.1.2020 la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali il locatore non ha percepito i relativi canoni. Nella tabella di seguito abbiamo messo a confronto il testo vigente e quello introdotto invece dal Decreto Crescita:

 

i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia dimostrata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento

 

Si tratta di una modifica non di poco conto, in quanto per bloccare la tassazione degli affitti non incassati non sarà giù necessario dover attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, come chiarito anche dal Ministero delle Finanze.
Con riferimento ai canoni di locazione non riscossi nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriori in cui sono percepiti ex art. 21 TUIR.

Fino all’entrata in vigore della modifica introdotta dal Decreto Crescita, per i contratti stipulati fino al 31.12.2019 è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità.