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Snc, fisco e responsabilità penale. Un socio risponde per tutti?
Come si configura la responsabilità penale dei singoli soci di una snc in caso di mancato pagamento delle imposte da parte della società?
Tra le obbligazioni sociali in capo ad una snc, vi sono, infatti, anche i debiti tributari, ossia le imposte che ogni società è tenuta a pagare all’Agenzia delle Entrate.
In caso di mancato pagamento, la società inadempiente incorre in sanzioni di natura amministrativa e, inoltre,al superamento di determinate soglie previste per legge, anche di natura penale.
In quest’ultima ipotesi, come si configura la responsabilità dei soci di snc? devono essere perseguiti penalmente tutti i soci della società o (anche) solo uno di essi?
La responsabilità civile e penale dei soci di snc
Sulla questione dei rapporti responsabilità dei soci di snc e sanzioni di natura penale è intervenuta una recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 2834/2019, che ha esaminato proprio la vicenda in cui la diffida dell’Agenzia delle entrate sia stata notificata ad un solo soci (colui che aveva presentato la dichiarazione) e solo questo sia stato condannato in sede penale.
La posizione della Cassazione si fonda essenzialmente sui principi generali in materia di responsabilità patrimoniale dei soci di snc: nonostante abbiano a disposizione il beneficio della preventiva escussione del capitale sociale, i soci sono responsabili illimitatamente (rispondono con tutto il proprio patrimonio presente e futuro, come previsto dall’art. 2740 c.c.) e solidalmente (tutti sono tenuti per l’intero e l’adempimento integrale da parte di un socio libera tutti dalla relativa obbligazione).
Tali regole sono inderogabili da parte dei soci, in quanto la legge prevede espressamente che un patto contrario non sia in alcun modo opponibile a terzi.
Proprio in applicazione dei principi generali di cui sopra, la Cassazione ha ribadito che
il creditore può chiedere l’adempimento per la totalità, in modo indifferente, a ciascun condebitore e il pagamento di uno libererà tutti.
Inoltre, vigendo tale solidarietà, il reato può dirsi perfezionato anche in assenza di notifica ai restanti soci.
I limiti della responsabilità penale per debiti tributari
Quando scatta la responsabilità penale per debiti tributari? Quali conseguenze comporta?
Ai sensi dell’art. 10 ter, chi presenta la dichiarazione Iva, commette reato se non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’Iva dovuta per in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore ad Euro 250.000,00.
In altre parole, commette reato il soggetto che
a) presenta la dichiarazione
b) omette il versamento dovuto entro il termine per una cifra superiore ad Euro 250.000,00 (qualora l’omissione sia inferiore alla soglia prevista il soggetto incorrerà in una sanzione amministrativa).
Trattandosi di responsabilità penale non basta la condotta materiale ma è necessario altresì l’elemento soggettivo ossia l’omissione deve essere un atto cosciente e volontario.
In questo caso, si parla di dolo generico, poiché il soggetto non deve perseguire una finalità specifica (l’elusione del pagamento dei tributi), ma semplicemente deve voler omette il pagamento.
I reati fiscali non sono punibili nei casi in cui (i), prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari risultino totalmente estinti (pagando imposte, interessi e sanzioni amministrative) o (ii) le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione (artt. 13 e 15, D.lvo 74/2000).
In caso di condanna è prevista la pena principale della reclusione da sei mesi a due anni oltre alle sanzioni accessorie di tipo interdittivo (che possono essere attenuate qualora il soggetto venga ammesso al risarcimento del danno arrecato all’erario). Al soggetto verrà altresì applicata la confisca, al reo saranno confiscati direttamente i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato (nel caso dell’Iva il profitto è costituito dalla somma incassata a titolo di Iva, dichiarata ma non versata), oppure quando ciò non sia possibile sarà effettuata la confisca per equivalente (saranno confiscati dei beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente a il prezzo o il profitto).
Tornando al caso affrontato dalla Cassazione, il soggetto a cui è stata notificata la diffida dell’Agenzia incorrerà nella responsabilità penale, che è per sua natura personale, dunque il soggetto non potrà che risponderne, a prescindere dalla posizione degli altri soci.
Sul piano civilistico, invece, opera la generale disciplina in tema di obbligazioni solidali, per la quale il singolo socio potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri soci, ossia ottenere la restituzione di quanto pagato.
Se, per ipotesi, il soggetto abbia provveduto al pagamento dei debiti tributari prima del dibattimento, come previsto dall’art. 13, D.lgs 74/2000, potrà chiedere ai soci la restituzione di quanto pagato, secondo i criteri previsti dal codice civile.
I soci di snc, dunque, nell’ambito dei debiti tributari devono costantemente considerare i diversi ambiti del diritto: mentre dal punto di vista civile, possono invocare la responsabilità (illimitata e) solidale di tutti i componenti della compagine sociale, dal punto di vista amministrativo o penale, possono invece incorrere personalmente in responsabilità di particolare gravità.