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Fondo patrimoniale ancora ko! – Cass. Civ. n. 20988 del 23.8.2018

Pubblicato il 23/01/2019

fondo patrimonialeParafrasando un famoso slogan si potrebbe dire “Wealth management is the new trend topic!“. Negli ultimi anni, infatti, l’interesse verso tutte le questioni relative alla protezione patrimoniale è cresciuto in maniera esponenziale, fenomeno documentato anche dal crescente numero di pronunce su tali tematiche.

Sull’argomento è intervenuta ancora recentemente la Cassazione con la sentenza n. 20998/2018, pronuncia che analizza, in dettaglio, i rapporti esistenti tra strumento del fondo patrimoniale (art. 170 c.c.) e le norme sulla riscossione coattiva dei tributi.

Con la costituzione del fondo patrimoniale i beni in esso conferiti e i loro frutti non possono essere espropriati per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato (in quanto i beni in esso ricompresi sfuggono alla regola generale della responsabilità patrimoniale, secondo la quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri) e destinato (poiché i beni in esso conferiti e i susseguenti frutti possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le esigenze familiari).

 

Fondo patrimoniale e ipoteca esattoriale

Come si pone il fondo patrimoniale nei rapporti dei debiti tributari? In altre parole, il fondo patrimoniale protegge anche dalle pretese di pagamento dell’Amministrazione Finanziaria?

L’articolo 170 c.c. vieta l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale nell’ipotesi in cui i crediti per i quali si procede siano stati contratti, con consapevolezza del creditore, per bisogni estranei a quelli della famiglia. Come abbiamo già evidenziato in altri nostri precedenti articoli, ovviamente,

la questione rilevante è definire quali siano, nel caso concreto, i bisogni estranei a quelli della famiglia e, con riferimento all’ipoteca esattoriale, se i debiti tributari rientrino o meno in tale categoria.

La questione riguarda il fatto se le iscrizioni ipotecarie derivanti dal mancato pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione (e relative a cartelle di pagamento per sanzioni amministrative e omesso versamento di tributi) devono essere ricondotte alla categoria dei debiti estranei ai bisogni della famiglia.

L’articolo 170 c.c., infatti, non blocca tutte le procedure di esecuzione forzata sui beni del fondo, ma stabilisce una distinzione fra i crediti i) riguardanti specificamente le necessità della famiglia, quelli ii) non riguardanti tali bisogni ma caratterizzati dalla inconsapevolezza del creditore circa la predetta estraneità e, infine, iii) quelli che sotto il profilo oggettivo e soggettivo sono completamente avulsi dalle esigenze della famiglia.
Sulla base di tale distinzione, l’espropriazione è ammessa soltanto con riferimento alle prime due categorie.

Secondo la giurisprudenza rientrano nella categoria dei bisogni della famiglia, oltre alle necessità di carattere strettamente biologico, anche quelle di carattere sociale, volte al pieno mantenimento e allo sviluppo armonico della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, e anche un debito di natura tributaria può far parte del novero di quelli contratti per far fronte ai bisogni della famiglia.

In tal modo, sussistendone i requisiti, è possibile l’iscrizione di un’ipoteca esattoriale (ndr: si tralascia qui la questione sulla cautelare o esecutiva di tale ipoteca), disciplinata dall’articolo 77, D.P.R. 602/1973, al fine di espropriare i beni conferiti in un fondo patrimoniale per l’attuazione di crediti di natura tributaria.

Il debitore che intenda contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente o a iscrivere ipoteca nei confronti dei predetti beni, infatti, deve inderogabilmente dimostrare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore procedente e che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Quest’ultimo, per poter eccepire l’illegittimità di detta iscrizione, è infatti chiamato a provare sia l’elemento oggettivo della fattispecie, cioè l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, sia l’elemento soggettivo sussistente in capo al creditore, cioè la sua consapevolezza circa detta estraneità.

 

Strategie di protezione patrimoniale

Come è stato appena anticipato, l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’articolo 170, cod. civ., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Una simile ripartizione è totalmente e spropositatamente svantaggiosa per il contribuente, il quale è dunque tenuto a fornire la c.d. probatio diabolica della conoscenza, da parte dell’ente impositore, dell’estraneità del debito, adempimento ai limiti dell’impossibilità.

Pertanto deve ritenersi legittima l’iscrizione di ipoteca esattoriale sui beni conferiti in fondo patrimoniale, sia quando il debito sia stato contratto per uno scopo legato ai bisogni della famiglia, sia quando, quantunque sia stato contratto per finalità extrafamiliari, il titolare del credito per cui l’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva non conosceva tale estraneità.
Al contrario, l’agente della riscossione non può procedere all’iscrizione di ipoteca esattoriale su detti beni e, qualora ciò accada, la stessa è illegittima, se il creditore aveva cognizione di tale estraneità.
La sentenza n. 20998/2018 afferma, infatti, che

in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602/1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170, cod. civ., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia.

Questo significa che nella definizione di una strategia di protezione patrimoniale, è necessario innanzitutto valutare esattamente e con l’aiuto di professionisti esperti ogni specifica situazione familiare. Solo dopo tale analisi è possibile scegliere se utilizzare il fondo patrimoniale o anche altri strumenti giuridici certamente maggiormente efficaci in termini di segregazione patrimoniale.