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Biotestamento, Dat e Banca Dati Nazionale. Tutto pronto!

Pubblicato il 30/01/2020

biotestamentoSi completa l’ultimo tassello che mancava per rendere pienamente operativo il biotestamento.

Con l’entrata in vigore del Decreto del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, infatti, prende il via la Banca Dati Nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Le Dat, infatti, – regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, – fino ad oggi erano raccolte, in via autonoma, dai Comuni, Regioni e dai Notai, senza che vi fosse però un coordinamento unitario a livello nazionale. A seguito del decreto del 10 dicembre 2019, finalmente, verrà completata anche la regolamentazione del biotestamento.

 

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento

Con la legge 219/2017, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha la possibilità di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, e ciò anticipatamente rispetto ad un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Le DAT devono essere espresse rispettando alcuni vincoli formali stabiliti dal legislatore, e possono anche contenere l’indicazione di un fiduciario, ossia di un soggetto di fiducia del disponente che lo rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie.

Sino ad oggi la lacuna di tale normativa era quella della difficoltà da parte dei medici di venire in maniera tempestiva a conoscenza dell’esistenza di un testamento biologico redatto dal proprio paziente (ndr: tale problema non si poneva, invece, qualora le DAT fossero state disposte dal disponente-beneficiario nell’ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno). Con la nuova normativa viene risolto anche questo delicato e importante aspetto.

 

Il funzionamento della Banca Dati Nazionale

Con l’entrata in funzione della Banca Dati Nazionale, istituita presso il Ministero della Salute, le DAT già stipulate e quelle che verranno stipulate successivamente, verranno raccolte in un archivio unico, che registrerà anche la nomina, accettazione o rinuncia del fiduciario che è stato nominato.

Inoltre,

la Banca Dati potrà assicurare il pieno accesso al medico che ha in cura il paziente (qualora questi sia in una situazione di incapacità ad autodeterminarsi), al disponente e al beneficiario.

Inoltre, poiché le Dati sono modificabili e revocabili in ogni momento, rispettando le forme per la loro redazione, la Banca Dati garantirà anche la possibilità che anche tali variazioni vengano tempestivamente registrate.
In ogni caso, l’inserimento delle DAT nella Banca Dati non sarà automatico, ma richiederà il consenso da parte del disponente: in caso contrario, alla Banca Dati dovrà essere comunicato solo il luogo dove è reperibile il biotestamento (e non il suo contenuto).

Si tratta, dunque, di un importante passo a favore di coloro che intendono manifestare le proprie disposizioni anticipate di trattamento, a garanzia del fatto che le stesse possano trovare applicazione effettiva nel caso vi sia la necessità.