pubblicazioni

Pubblicazioni

L’AdS può imporre il ricovero coatto in struttura del beneficiario?

Pubblicato il 20/05/2023

ricovero coattoQuello del ricovero coatto in struttura di un beneficiario (pensiamo, ad es., al ricovero in una RSA di un beneficiario persona anziana che vorrebbe invece rimanere nella propria abitazione) è un argomento sul quale vi è poca chiarezza.
A ciò contribuisce anche il fatto che si tratta di un tema molto dibattuto e sul quale capita che anche tra i giudici vi sono state in passato posizioni discordanti.

L’amministratore di sostegno, quando ad esempio titolare del potere di rappresentanza esclusiva del beneficiario, è generalmente autorizzato ad individuare il luogo di residenza del beneficiario.
Tuttavia, come vedremo meglio di qui a breve, l’inserimento del beneficiario nella residenza individuata dall’AdS non può essere effettuato contro la volontà del beneficiario stesso.

 

Misure di sicurezza e amministrazione di sostegno

Generalmente il tema cui abbiamo accennato, ossia quello della possibilità o meno del ricovero coatto del beneficiario di amministrazione di sostegno si pone in tutte quelle situazioni in cui sorgono difficoltà nella gestione quotidiana del beneficiario stesso, difficoltà tali da mettere in pericolo la sua incolumità.

Tuttavia, è bene distinguere tra questo genere di pericolosità e la pericolosità sociale, diciamo, “in senso proprio”, ossia quella accertata in un procedimento penale e tale da richiedere l’applicazione di una misura di sicurezza. I due concetti si pongono su due piani ben distinti, essendo del tutto evidente che l’amministrazione di sostegno non può costituire uno strumento alternativo alle misure di sicurezza. Infatti,

mentre l’amministrazione di sostegno, al pari delle altre misure di protezione previste dal codice civile, è volta a garantire la cura della persona e del patrimonio dell’interessato, le misure di sicurezza hanno la diversa finalità di proteggere la comunità da soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

Nell’ambito di una procedura di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare, infatti, non ha alcuna possibilità di valutazione circa la pericolosità sociale nel senso proprio di cui si è detto.

Potrebbe, ad esempio, rendersi necessario il collocamento in una determinata struttura del beneficiario, affinché questi segua un percorso riabilitativo e/o di cura, ma in ogni caso ciò non può tradursi in un obbligo di dimora in una struttura protetta.
L’inserimento in una struttura presuppone necessariamente l’adesione al progetto da parte del beneficiario e l’amministratore di sostegno, anche dotato di rappresentanza esclusiva, non potrebbe certamente sostituirsi a quest’ultimo nella richiesta adesione.

Dal punto di vista normativo, il riferimento è agli articoli 13 e 32 della Costituzione, che contengono la previsione di una riserva assoluta di legge e di una riserva di giurisdizione per ogni limitazione della libertà personale.

Dunque, l’amministratore di sostegno non può fare nulla?

Non esattamente! L’AdS, infatti, alla luce dei poteri, anche di indirizzo, che gli sono stati conferiti nel decreto di nomina, eventualmente anche in collaborazione con gli enti preposti (ad es., CPS, Sert, Rsa), potrà attivarsi per la predisposizione di un progetto in favore del beneficiario, anche individuando una struttura ove inserirlo, adoperandosi affinché il beneficiario stesso aderisca alle iniziative predisposte in suo favore.

Solo all’esito di questa attività potrà essere valutata l’inidoneità della misura protettiva in esame a tutelare il beneficiario.

Commenti a «L'AdS può imporre il ricovero coatto in struttura del beneficiario?»

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *