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Amministratore di sostegno e società, perché no?

Pubblicato il 19/02/2017

amministratore di sostegno e societàAmministratore di sostegno e società, un binomio ancora poco approfondito.

Ne avevamo parlato già tempo fa in un articolo dedicato proprio a questo tema (Imprese commerciali e amministrazione di sostegno), ed ora sull’argomento è intervenuto anche un recente decreto del Tribunale di Mantova dell’8 febbraio 2017 che, sebbene non particolarmente articolato, è lo spunto per alcune riflessioni a riguardo.

 

Il fatto

Fratello e sorella sono soci e amministratori della azienda agricola familiare. Nel corso degli anni, la sorella ha avuto diversi episodi di scompenso e le attuali condizioni cliniche della stessa appaiono ancora problematiche. A completare il quadro complessivo, vi è anche un rapporto particolarmente conflittuale tra fratello e sorella.

Il fratello e la madre presentano dunque ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a favore della ragazza.

La ragazza si costituisce nel procedimento con il proprio avvocato e si oppone alla nomina di un ads.
Stante il contrasto delle posizione, il Giudice Tutelare richiede una Consulenza Tecnica, che parzialmente conferma gli assunti dei ricorrenti.

 

Il decreto di nomina: sì all’ads per la gestione della società

Nella valutazione circa la nomina o meno di un ads il Giudice Tutelare ha ritenuto fondamentali le conclusioni del perito nominato dal Tribunale: all’interno di un quadro familiare estremamente problematico, la beneficiaria (sebbene dimostri di conoscere i propri mezzi economici e come utilizzarli) presenta evidenti difficoltà nella gestione dei rapporti societari.

Per questo motivo, sebbene le norme in materia di Amministrazione di Sostegno non facciano alcun cenno alla possibilità che un ads  gestisca direttamente questioni societarie, il Giudice Tutelare ha comunque ritenuto necessario procedere in tal senso.

In particolare, il decreto di nomina prevede che

l’amministratore di sostegno potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della società, in nome e per conto della beneficiaria.

Nel caso in questione, peraltro, la nomina è stata disposta a tempo determinato (tre anni), in considerazione del fatto che, una volta risolte le vicende societarie, anche l’intervento dell’ads potrebbe essere non più necessario.

Si tratta, in ogni caso, di un provvedimento importante perché chiarisce ed evidenzia il fatto che si può ricorrere all’amministrazione di sostegno anche per la gestione di aspetti, come quelli societari, non direttamente presi in considerazione dalle norme del codice civile in materia.

 

 

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