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Debiti aziendali, responsabilità dell’acquirente dell’azienda e iscrizione nei libri contabili

Pubblicato il 26/07/2017

La cessione di un’azienda determina il trasferimento di un complesso di beni materiali ed immateriali e di rapporti giuridici attivi e passivi dal dal venditore cedente al cessionario acquirente.

Inoltre, con la cessione dell’azienda si verificano anche alcuni effetti giuridici, tra cui quello previsto dall’art. 2560 c.c. relativo alla responsabilità per i debiti aziendali:  l’acquirente dell’azienda risponde verso i creditori (in via solidale con il cedente) per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.
Si verifica, cioè, un accollo cumulativo (poiché, salvo sua liberazione, rimane obbligato anche il cedente) ex lege dei debiti aziendali da parte del cessionario.

L’art. 2560 c.c. si applica anche al caso di conferimento in società di un’azienda ed è posto a tutela dei creditori dell’impresa. Per effetto della cessione, infatti, questi possono rivalersi per i propri crediti, oltre che verso il cedente, anche nei confronti del cessionario ora titolare dell’azienda.

 

Debiti aziendali, onere della prova e responsabilità dell’acquirente

Perché possa scattare il meccanismo previsto dall’art. 2560 c.c. della responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti è necessaria l’iscrizione di tali debiti nei libri contabili.
Il principio, che è stato chiarito anche recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 15474, depositata il 22 giugno 2017, prevede conseguentemente che

il creditore sociale che intende far valere i propri crediti contro l’acquirente dell’azienda ha l’onere di provare l’iscrizione dei corrispondenti debiti nei libri contabili.

In mancanza di tale iscrizione non è possibile dichiarare la responsabilità dell’acquirente, ed inoltre tale requisito non può essere surrogato dalla prova che l’esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta da parte dell’acquirente.

 

Speciali categorie di debiti

Per alcune categorie di debiti, per la loro particolare natura, non è necessaria l’iscrizione nei libri contabili obbligatori per poter dichiarare la responsabilità dell’acquirente dell’azienda. Tali categorie sono costituite dai

In questi casi, dunque, la disciplina speciale deroga alla disciplina prevista dal codice civile e quindi la responsabilità del cessionario prescinde dalla predetta registrazione nella contabilità.

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