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Vaccino anti Covid 19, Rsa e consenso informato nel D.L. 1/2021

Pubblicato il 23/01/2021

vaccinoIl tema del vaccino anti Covid 19 è all’ordine del giorno sia per quanto riguarda la fase degli approvvigionamenti, – avendo annunciato la case farmaceutiche dei rallentamenti nella distribuzione -, sia la fase successiva, ossia quella somministrazione.

Si è parlato tanto di campagna di vaccinazione di massa, immunità di gregge, ecc ecc., ma dal lato pratico, poi, il tema si restringe a poche questioni, tra cui, trattandosi di aspetti medico-sanitari, quella del consenso informato.

Sul punto è intervenuto il D.L. 1/2021, pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale, che all’art. 5 affronta proprio il tema della manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite.

 

Quali sono le indicazioni del D.L. 1/2021?

Parlare di consenso informato significa parlare del diritto di ogni persona ad esprimere una scelta consapevole, attuale e, appunto, informata, circa determinate terapie mediche cui sottoporsi o meno.
Nel caso specifico, come si è anticipato, la norma si occupa del consenso informato per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite .

L’art. 5 del D.L. 1/2021 stabilisce espressamente che tali soggetti esprimono il consenso al trattamento
sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore
di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, i quali in ogni caso, e nei limiti del possibile, dovranno tenere in considerazione la volontà dell’incapace.

Il consenso non potrà essere espresso in difformità alla volontà dell’interessato o dei soggetti sopraindicati e, in caso di rifiuto, il responsabile medico potrà chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare. Inoltre, dovranno essere sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado.

Qualora non vi siano, o siano irreperibile, le figure che possono esprimere il consenso per la persona incapace, sarà il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria in cui l’incapace è ricoverato, ad assumere la funzione di amministratore di sostegno del soggetto, al solo fine della prestazione del consenso. In difetto, la detta funzione sarà svolta dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

In questi casi il consenso, sottoscritto dall’amministratore di sostegno “vicario” e temporaneo, deve essere comunicato immediatamente al giudice tutelare competente per territorio, il quale, nelle 48 ore successive, deve convalidare il consenso. Se la convalida viene negata, il consenso è privo di effetti, il silenzio del giudice tutelare nelle 48 ore equivarrà ad assenso.

 

L’amministratore di sostegno e l’autorizzazione del Giudice Tutelare: necessaria o no?

Come deve porsi l’amministratore di sostegno di fronte alla richiesta di una Rsa di somministrare il vaccino anti Covid 19 al beneficiario? è necessario richiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare?

Distinguiamo due casi:

a) se l’ads non dispone già di poteri in materia sanitaria, egli dovrà necessariamente richiedere l’integrazione del proprio incarico con una specifica autorizzazione in tal senso;

b) se, invece, l’incarico conferito all’ads riguarda già anche gli aspetti sanitari, secondo l’orientamento dei giudici tutelari, non è necessario alcun ricorso, essendo l’amministratore già autorizzato ad esprimere il consenso informato per la somministrazione del vaccino.

 

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