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Art. 65 l.f. e rimborso anticipato dei finanziamenti ai soci

Pubblicato il 11/12/2013

art. 65 l.f.Cosa succede ai finanziamenti effettuati dai soci a favore della società nel caso in cui venga dichiarato il fallimento di quest’ultima?

Le norme di riferimento sono l’art. 65 della legge fallimentare e l’art. 2467 c.c.

L’art. 65 l.f. stabilisce l’inefficacia rispetto ai creditori dei pagamenti di crediti scadenti nel giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente, se tali pagamenti sono stati effettuati dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, periodo che costituisce la linea temporale oltre la quale tali atti mantengono la loro efficacia. Il termine “pagamento” fa riferimento a qualunque atto estintivo di un debito, sia che avvenga con mezzi normali (denaro, assegni, cambiali, ecc.) che con mezzi anormali (compensazione, cessione di credito, datio in solutum, ecc.). Sussistendo le condizioni di cui all’art. 65 l.f., i pagamenti anticipati sono inefficaci ex lege, senza che a ciò possa in alcun modo influire la condizione soggettiva di colui che effettua e/o di colui che riceve il pagamento.

L’art. 65 l. fall. ha la funzione di sanzionare la violazione del principio del trattamento paritario dei creditori, violazione implicita nel pagamento anticipato di un debito non scaduto

e trova applicazione a prescindere dalla dimostrazione dello stato di insolvenza del debitore e della condizione psicologica di buona o malafede del creditore,

e quindi il presupposto di operatività della norma, che spetta al curatore di dimostrare, è esclusivamente il pagamento di debiti scadenti in data coeva o successiva alla dichiarazione di fallimento eseguito dal fallito nel biennio antecedente la pronuncia stessa (Trib. Napoli, 13.12.2001, Giurisprudenza napoletana 2002, 143), operando nella materia in questione una presunzione assoluta di illegittimità in base all’alto grado di anormalità dei pagamenti anticipati (Trib. Mantova, 1.3.2013).

L’azione volta alla dichiarazione di inefficacia dei pagamenti di debiti non scaduti ha natura dichiarativa, è imprescrittibile, e non trovano ad essa applicazione i termini decadenziali previsti dall’art. 69 bis l.f.

 

Artt. 65 l.f. e 2467 c.c.

La sanzione dell’inefficacia colpisce anche i rimborsi anticipati dei versamenti effettuati dai soci a favore della società in conto finanziamento. Tali versamenti (rectius prestiti), che devono essere inseriti in bilancio nel Passivo dello stato patrimoniale, alla voce D.3 “Debiti verso soci per finanziamenti” (art. 2424 c.c.), costituiscono risorse economiche che non vanno ad incrementare il capitale sociale e che devono essere restituite ad una determinata scadenza (unitamente agli interessi che di norma producono).

Anche il rimborso anticipato dei finanziamenti dei soci alla società può essere considerato pagamento di un debito non scaduto nel senso di cui si è detto in precedenza. Tale ultima fattispecie, in materia di s.r.l., viene espressamente disciplinata (esclusivamente in materia di fallimento di società a responsabilità limitata anche) dall’art. 2467 c.c., il quale ha un ambito di operatività più circoscritto rispetto a quello di cui all’art. 65 l.f.

Mentre nella norma fallimentare l’inefficacia in esame opera per tutti i pagamenti, indipendentemente dalla natura dell’obbligazione, e concerne gli atti posti in essere dal fallito nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento, nella disciplina codicistica tale inefficacia è limitata ai soli pagamenti di debiti relativi a versamenti effettuati dai soci effettuati nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento.

L’art. 2467 c.c., inoltre, limita (l’operatività del)l’inefficacia alla condizione che i prestiti effettuati dai soci siano stati concessi in un determinato e particolare contesto economico – finanziario dell’impresa (ossia in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure quando sarebbe stato ragionevole un conferimento). Ricorrendo tali presupposti, per espressa previsione normativa, il rimborso di tali prestiti è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori

Si noti, peraltro, che tale postergazione non determina l’effetto di equiparare i finanziamenti in esame al capitale sociale, con conseguente applicazione della disciplina prevista per quest’ultimo, ma regola unicamente il concorso del credito del socio alla restituzione con i crediti degli altri creditori sociali. In altri termini, l’art. 2467 c.c. stabilisce che la violazione del principio del corretto finanziamento dell’impresa in crisi (o in procinto di entrarvi) determina, come sanzione, la riqualificazione imperativa del prestito in prestito postergato.

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