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Delega al professionista e responsabilità dell’amministratore di srl

Pubblicato il 03/04/2014

Responsabilità dell'amministratore di srlLa responsabilità dell’amministratore di società permane anche nell’ipotesi in cui la gestione di quest’ultima sia stata delegata ad un professionista.
Sull’amministratore grava un continuo obbligo di vigilanza, che gli impone di controllare costantemente l’andamento della gestione e di intervenire, in caso di necessità, per impedire condotte di natura illecita.

Affinché sussista l’esenzione da responsabilità penale in caso di condotte omissive, secondo la Cassazione, non è sufficiente che l’imprenditore decida di rivolgersi ad un terzo delegandogli la gestione di fatto della società. L’attribuzione della delega non costituisce, infatti, condotta positiva idonea a scriminare il delegante, essendo invece necessario a tal fine un comportamento finalizzato a spogliarsi giuridicamente della rappresentanza legale della società: conseguentemente, in una tale eventualità, deriva anche il permanere della responsabilità dello stesso amministratore in caso di eventuali reati omissivi.

Così, in materia di omesso versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, la delega ad un professionista nella gestione dell’azienda non esonera il legale rappresentante dalla conseguente responsabilità penale, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 463/1983.

Il conferimento dell’incarico ad un professionista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per il delitto di cui all’art. 2, legge 11 novembre 1981, n. 638, incombendo sul medesimo l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (Cass. Pen., Sez. III, n. 14432/2014; 34619/2010).

Pertanto, affinché l’amministratore possa invocare l’esenzione da responsabilità, è necessario che vi sia l’esclusione in senso formale della titolarità dei propri poteri.

 

 

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