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Finanziamento soci srl e leverage
Il finanziamento soci è un’operazione da valutare e pianificare attentamente e, come ogni operazione societaria, deve tenere in considerazione e bilanciare l’interesse della società con quello dei creditori.
Tra i problemi che è opportuno esaminare vi è quello relativo al rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci e alla loro postergazione in caso di fallimento della società.
Postergare significa “mettere dietro” e, dunque, un finanziamento se postergato verrà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti i creditori precedenti.
L’articolo di riferimento è il 2467 c.c. che individua due criteri, – alternativi tra loro, la sussistenza dei quali determina, appunto, la postergazione del finanziamento -, e precisamente
- l’eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto e si calcola, attraverso un’analisi di tipo statico, dal rapporto tra patrimonio netto (classe “A” del passivo di stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.) e debiti (classe “D” del passivo);
- la ragionevolezza del conferimento.
Cerchiamo di capire meglio in cosa consiste e quando si verifica l’eccessivo squilibrio.
Il leverage
Tra gli indicatori da tenere in considerazione al fine di valutare l’eventuale eccessivo squilibrio cui fa riferimento l’art. 2467 c.c. vi è
il leverage, ossia il rapporto tra il totale delle fonti di finanziamento e i mezzi propri nel momento in cui è stato erogato il finanziamento.
Tuttavia, poiché la regola della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. è posta a tutela dei terzi creditori al fine di porre rimedio a situazioni che possono in concreto presentarsi in tutte le società di capitali, ovvero che il prestito del socio a favore della società in precario equilibrio finanziario abbia una finalità sostitutiva del capitale di rischio, il leverage (detto anche rapporto di indebitamento o grado di indebitamento) da solo non è sufficiente a far scattare l’operatività dell’art. 2467 c.c. essendo necessario che esso venga supportato da ulteriori elementi probatori e valutato insieme a questi.
In particolare, è necessario tenere in considerazione la struttura del debito, ossia l’eventuale scadenza a breve o a lungo termine dei finanziamenti erogati da terzi. Ciò significa che, al di là dell’ammontare complessivo del debito, ciò che rileva è la composizione di quest’ultimo anche in relazione al tipo di attività esercitata.
Così, un attivo fisso (e quindi non liquidabile facilmente) di importo elevato in rapporto ad un indebitamento a breve termine può determinare una situazione pericolosa tale che potrebbe condurre all’illiquidità.
Sussistendo il requisito dell’eccessivo squilibrio di cui si è detto, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato anche qualora lo stesso sia assistito da prelazione ipotecaria, che potrà avere rilievo solo nell’ambito del concorso tra più creditori postergati.
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