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Coronavirus e amministrazione di sostegno

Pubblicato il 12/03/2020

Il coronavirus sta provocando pesanti ripercussioni sulla vita di tutti noi e per questo il Governo ha ritenuto opportuno e necessario intervenire con una serie di provvedimenti fortemente restrittivi, l’ultimo dei quali, il DPCM dell’11 marzo 2020, ha ulteriormente inasprito le misure restrittive adottate in precedenza.

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus o COVID-19, i provvedimenti governativi hanno, tra l’altro, impedito ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che si tratti di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Lasciando stare il primo dei tre casi previsti, ossia quello delle esigenze lavorative, negli altri due il riferimento è, ovviamente, alle situazioni di necessità o ai motivi di salute personali o dei propri congiunti.
E per chi fosse amministratore di sostegno? come deve comportarsi in questa situazione dovendo egli assistere una persona, il beneficiario, che, diciamo “per definizione”, è una persona fragile e in difficoltà.

 

I (limiti ai) doveri dell’amministratore di sostegno al tempo del coronavirus

Occupandoci da tempo di amministrazione di sostegno (ndr: come sanno bene i nostri iscritti alla newsletter!), in questi giorni in molti ci avete contattato e scritto per avere chiarimenti  o anche semplici indicazioni per gestire al meglio l’incarico di ads, in questo scenario così complicato e in continuo divenire.

La risposta che ripetiamo da sempre è che non esiste una soluzione valida per tutti i casi. Ogni amministrazione di sostegno, per sua natura, è diversa dall’altra e, dunque, è sempre necessario esaminare le specificità di ogni situazione.
Quel che è certo è che l’amministratore di sostegno deve adempiere all’incarico affidatogli dal Giudice Tutelare con serietà e seguendo le indicazioni contenute nel decreto di nomina.

Tornando ora alla questione del coronavirus, alle limitazioni imposte dal Governo e alle possibile deroghe, quel che possiamo osservare è che l’incarico dell’ads include, nella maggior parte dei casi, anche la gestione degli aspetti sanitari (in particolare, la prestazione o il diniego del consenso informato).
Questo però non significa che l’amministratore di sostegno debba intervenire direttamente, ma piuttosto segnalare la situazione a chi di competenza (es., medico curante, assistenti sociali o domiciliari, ecc…).

Per questo riteniamo che, salvo casi particolari, l’aver assunto l’incarico di amministratore di sostegno non costituisce di per sé un motivo tale da consentire gli spostamenti in deroga a quanto stabilito dai provvedimenti governativi sopra richiamati.

Ove, invece, l’ads ritenesse di poter aggirare il divieto sussistendo uno di quei casi previsti dalla legge, è opportuno che lo stesso, oltre all’autodichiarazione predisposta dal Governo, porti con sé il proprio decreto di nomina, per evitare così di incorrere nelle pesanti sanzioni previste in caso di violazione.

In ogni caso, se possiamo, #restiamoacasa! :-)