Sovraindebitamento

La procedura contro il sovraindebitamento.

Pubblicato il 05/05/2015

sovraindebitamentoLa procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dal D.M. 2 settembre 2014, n. 202, è operativa dal 28 gennaio 2014. Con questa procedura il debitore ha la possibilità di far sospendere qualsiasi azione esecutiva, da iniziarsi o già in corso, proponendo ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, ossia, concretamente una proposta di pagamento dell’arretrato in qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.

 

Chi può accedere alla procedura?

Per poter accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento devono sussistere alcune precise condizioni previste dalla legge.

REQUISITI SOGGETTIVI Destinatari della procedura sono i debitori che non possono essere assoggettati a procedure concorsuali
 REQUISITI OGGETTIVI Vi deve essere una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte.

Non possono ricorrere alla procedura in esame tutti coloro che sono assoggettabili o già assoggettati a procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942) o che hanno già fatto ricorso nei 5 anni precedenti alla legge 3/2012.

 

L’avvio della procedura.

Il debitore può attivare la procedura contro il sovraindebitamento presentando al Presidente del Tribunale l’istanza per la nomina del gestore della crisi. Il gestore della crisi è il soggetto (professionista) che assiste il debitore assumendo ogni iniziativa necessaria ed utile alla predisposizione ed attuazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del piano del consumatore. Possono assumere tale incarico i professionisti iscritti negli albi degli avvocati o dei commercialisti aventi i requisiti richiesti per il curatore fallimentare o anche un notaio.

Una volta nominato il professionista, il debitore dovrà predisporre e presentare il piano di composizione della crisi che poi, una volta effettuate le opportune verifiche, il gestore a sua volta sottoporrà al parere dei creditori.

 

Le responsabilità del debitore e del gestore della crisi.

Proprio in considerazione della particolarità della procedura, l’art. 16 della l. 3/2012 prevede specifiche sanzioni di natura penale sia a carico del debitore ma anche del gestore della crisi nel caso del rilascio di false attestazioni (ad es., relative alle esatte misure del passivo, alla produzione di documentazione contabile falsa).
Dunque, la procedura per poter essere attività richiede la sussistenza di precisi requisiti ed inoltre, l’intervento di un professionista che “sovraintenda” sotto la propria responsabilità l’adempimento da parte del debitore degli impegni da questo assunti.

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