Sovraindebitamento
Socio illimitatamente responsabile e sovraindebitamento. Si può fare.
Anche il socio illimitatamente responsabile di una società fallibile può avvalersi della procedura per il sovraindebitamento.
Lo ha stabilito il Tribunale di Rimini (dott.ssa Miconi) con un provvedimento del 12 marzo 2018 degno di nota in quanto apre ad un’interpretazione estensiva delle norme previste dalla legge 3/2012 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento“).
La fallibilità del socio illimitatamente responsabile e il sovraindebitamento
L’art. 6 comma 2 lett. a della legge 3/2012 definisce sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Lo strumento previsto dalla legge 3/2012 è rivolto non solo all’insolvenza commerciale (sottratta al fallimento, al concordato preventivo e alla liquidazione coatta amministrativa) ma anche all’insolvenza civile. Si tratta di due situazioni differenti tra loro. Infatti,
mentre l’insolvenza civile esprime la sua essenza nel deterioramento della garanzia patrimoniale, l’insolvenza dell’impresa la esprime nella perdita del credito di cui gode l’imprenditore.
Ciò nonostante, seppur tali differenze condizionano evidentemente anche la predisposizione del piano di ristrutturazione, lo strumento sul sovraindebitamento è applicabile ad entrambe le situazioni. Da queste premesse trae implicitamente spunto il provvedimento del Tribunale di Rimini che afferma che la qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento – e dunque di soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ex art 147 L.F. – non esclude la accessibilità alle procedure di sovraindebitamento.
Infatti, il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore e, dunque,in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l’esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società.
Si segnala, peraltro, che il provvedimento del Tribunale di Rimini segue di pochi mesi quello del Tribunale di Milano del 18.6.2016, che ha invece dichiarata inammissibile la domanda di ristrutturazione del debito del socio illimitatamente responsabile per carenza dei presupposti di cui alla norma dell’art. 7 l. n. 3/2012, in quanto anche il socio in questione verrebbe coinvolto automaticamente nell’eventuale fallimento della società.