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I costi dell’Amministrazione di Sostegno.
Dopo aver capito chi è l’amministratore di sostegno, è bene conoscerne gli aspetti economici, ossia quello dei costi che bisogna sostenere per poter richiedere la nomina di un ads.
Capita, infatti, spesso di sentire persone che vorrebbero richiedere la nomina di un amministratore di sostegno ma sono spaventate dai costi elevati cui potrebbero andare incontro.
Non è così. Esaminiamo tutta la procedura di amministrazione di sostegno per renderci conto dei costi effettivi.
I costi dell’Amministrazione di Sostegno, dal ricorso alla nomina
La procedura per la nomina di amministrazione di sostegno comincia con il deposito del ricorso fino ad arrivare (alla nomina e) al giuramento. Durante questo iter gli unici costi da sostenere sono i seguenti:
- Ricorso per la nomina di un ads: Euro 27,00 da pagare al momento del deposito in cancelleria;
- Richiesta copia decreto di nomina e giuramento: il costo varia dal numero di pagine di cui si chiede copia (autentica o semplice) ma è possibile calcolarlo sulla base di specifiche Tabelle che possono essere richieste in ogni Tribunale. Ad esempio, per un decreto di nomina composto da 3 pagine, sarà necessaria una marca da Euro 11,06, più un’altra marca dello stesso importo per il giuramento per poter avere le copie autentiche di tali atti;
- Ricorsi e successive istanze al Giudice Tutelare: così come ha chiarito una recente Circolare del Ministero della Giustizia, non è dovuta alcuna imposta per gli eventuali ricorsi ed istanze che potranno essere necessari (ad es., per la vendita di un immobile, per la… ) una volta aperta l’amministrazione di sostegno.
Dunque, per tornare all’esempio che abbiamo fatto, l’intera procedura costerà Euro 27,00 + 11,06 + 11,06, ossia un totale di Euro 49,12. Se poi, richiedessimo le copie dei documenti non autentiche (ma sempre copie sono), allora il costo totale si ridurrebbe ad Euro 29,76 (ossia Euro 27,00 + 1,38 + 1,38).
Il costo dell’avvocato o del notaio
Tranne che in casi particolari, non è necessaria l’assistenza di un avvocato nella procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, e anche nel relativo procedimento, – ad es., nel caso in cui vi sia l’opposizione alla nomina da parte di qualcuno- , non è possibile che ci sia una condanna alle spese legali. È possibile, quindi, “fare da se”, ossia predisporre e depositare da soli il ricorso, magari utilizzando un modello già predisposto.
Nel caso in cui volessimo farci comunque assistere da un avvocato (o da un altro professionista, ad es., da un notaio) i costi saranno variabili, e dipenderanno dalla complessità della vicenda e dall’attività che verrà svolta dal professionista (attività di cancelleria, incontri con il beneficiario, ecc.). Per tali motivi è opportuno chiedere sempre un preventivo o avvalersi dei servizi offerti dagli Uffici di Protezione Giuridica (UPG) istituiti in varie ASL.
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