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Prelazione societaria, validità del contratto e tutela del socio

Pubblicato il 15/10/2015

prelazione societariaLe quote di una società sono le parti in cui è diviso il capitale sociale, esattamente come le tessere di un puzzle.

Lo statuto sociale, ossia l’insieme delle regole che disciplina la vita della società stessa, tra le altre cose, può prevedere una clausola di prelazione societaria, ossia una regola per cui nel caso di cessione di quote sociali i soci hanno la precedenza rispetto a terzi non ancora soci.

L’efficacia della clausola di prelazione societaria è reale od obbligatoria a seconda che sia inserita rispettivamente nello statuto o nei patti parasociali. Schematizzando:

 TIPOLOGIA DI CLAUSOLA DI PRELAZIONE  EFFICACIA  CONSEGUENZE
Clausola di prelazione inserita nello statuto  Efficacia reale La società può rifiutarsi di riconoscere come proprio socio il soggetto che abbia acquistato delle partecipazioni senza rispettare il patto di preferenza al quale era vincolato il socio cedente. In tal caso, i diritti sociali continueranno ad essere esercitati dal socio cedente.
Clausola di prelazione inserita nei patti parasociali (c.d. sindacati di blocco)  Efficacia obbligatoria L’acquisto da parte del terzo della partecipazione è valido, efficace ed opponibile alla società e ai soci (pur aventi diritto alla prelazione), ma il socio cedente sarà responsabile contrattualmente nei confronti degli altri soci

Se quelle indicate nella tabella sono le conseguenze e gli effetti di una cessione effettuata in dispregio della prelazione societaria, l’ulteriore questione che si pone è quella di verificare gli effetti di tale violazione sul contratto di cessione (nel caso di clausola di prelazione inserita nello statuto e, dunque, avente efficacia reale.

 

Il contratto di cessione concluso in violazione della prelazione societaria è valido?

La violazione della prelazione societaria nel caso di clausola inserita nello statuto sociale determina effetti anche sul contratto di cessione e sulla sua validità?

Una posizione minoritaria ritiene che il contratto di cessione sia nullo, e quindi la cessione di quote sia inefficace sia verso la società che verso gli altri soci (Trib. Milano, 23 settembre 1991).

La posizione prevalente (tra le altre, Cass. 7003/2015) ritiene, invece, che seppur stipulato in dispregio della prelazione societaria,

il contratto di cessione è valido ed efficace tra socio cedente e terzo acquirente, ma non è opponibile alla società.

Questo significa, in sostanza, che il terzo acquirente non avrà la possibilità di esercitare i diritti sociali, amministrativi, (ad es., diritto di voto in assemblea) o patrimoniali (ad es., diritto di riscossione degli utili). Tali diritti dovranno essere ancora esercitati dall'(ex) socio cedente, su indicazioni del terzo acquirente al quale poi andranno, comunque, riversati anche gli utili eventualmente riscossi.

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