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Mancato deposito del bilancio e responsabilità dell’amministratore

Pubblicato il 13/10/2015

Mancato deposito del bilancioIl mancato deposito del bilancio da parte dell’amministratore può determinare un danno alla società? in caso affermativo, come è quantificabile il pregiudizio subito?

Sull’argomento si sono succedute nel tempo diverse posizioni: da una parte, chi ritiene che il danno sia pari alla differenza tra attivo e passivo, dall’altra, invece, chi afferma che lo stesso debba essere determinato in relazione alle conseguenze dirette ed immediate delle violazioni contestate.

Recentemente la Cassazione, con la sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015, ha stabilito che nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, la mancanza di scritture contabili della società, sebbene sia addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare.

La Cassazione ha però chiarito che se la mancanza delle scritture contabili renda difficile la quantificazione e prova precisa del danno

il curatore potrà richiedere la liquidazione in via equitativa (ai sensi dell’art. 1226 c.c.) del danno al giudice, che a sua volta potrà considerare lo sbilanciamento patrimoniale.

Dunque, nel caso di mancato deposito del bilancio o di irregolare o mancata tenuta delle scritture contabili, il curatore del fallimento può chiedere all’amministratore inadempiente il risarcimento del danno pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare (in tal senso, si è espressa la sentenza del 30 giugno 2015 della Corte d’Appello di Catania)

 

Il collegamento causale tra danno ed omissione

Al di là della mera quantificazione del danno, bisogna comunque considerare che alla mera omessa o erronea redazione del bilancio non consegue di per sé un danno alla società.
Il danno potrà derivare, piuttosto, da ulteriori inadempimenti e violazioni poste in essere dagli amministratori e una successiva attività gestionale illecita, di cui la mancata tenuta delle scritture contabili costituisce solo un presupposto.

In ogni caso il danno potrà essere determinato in tale misura solo qualora il dissesto economico ed il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile agli amministratori, liquidatori o sindaci convenuti in giudizio; non basta a configurare la responsabilità di costoro che vi sia stato un disavanzo fallimentare, ma occorre dimostrare la specifica violazione dei doveri loro imposti dalla legge, in quanto la prova della violazione di tali obblighi non giustifica la condanna al risarcimento del danno se non si dimostri, da parte del curatore, che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società.

 

 

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