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Separazione, divorzio e fisco – Parte 1/2
Durante la separazione, prima, ed il divorzio, poi, i coniugi devono fare i conti anche con alcune importanti questioni di natura fiscale, che, tuttavia, spesso vengono del tutto trascurate, o quasi.
Analizziamo, ora, alcuni di questi aspetti, cercando di metterne in luce gli aspetti salienti.
Dichiarazione dei redditi congiunta
Come è noto, durante la vita coniugale, i coniugi hanno la possibilità di presentare congiuntamente la dichiarazione dei redditi, così come previsto dall’art. 17, l. 114/1977.
La dichiarazione congiunta costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze vantaggiose ed eventualmente svantaggiose derivanti dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio.
Così, nel caso venga a cessare la convivenza matrimoniale per effetto dell’intervenuta separazione personale, permane, comunque, la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte iscritte a ruolo, a seguito di accertamento, posto che l’accertamento si riferisce, per sua stessa natura, alla situazione in atto nell’anno fiscale che ne è oggetto (così Cass. 12371/2002; vd. anche Cass. ordinanza n. 17160 del 29 luglio 2014).
Assegno di separazione
L’assegno di separazione (conosciuto anche come “assegno di mantenimento”), previsto e disciplinato dall’art. 156 c.c., rappresenta quella somma che il giudice può stabilire in sede di separazione che un coniuge sia tenuto a corrispondere all’altro, purché a quest’ultimo non sia addebitabile la separazione e non abbia adeguati redditi propri il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario per il suo mantenimento.
Per stabilire la misura dell’assegno il giudice effettuerà una valutazione comparativa tra i redditi del coniuge che chiede l’assegno e quelli dell’altro coniuge oltre ad un esame della concreta ed attuale capacità reddituale e lavorativa del coniuge che chiede il mantenimento (Cass. 4178/2013).
La disciplina prevista dal codice dell’assegno è ispirata al principio di solidarietà familiare: con la corresponsione di tale somma da un coniuge all’altro si vuole garantire al coniuge più debole il mantenimento del tenore di vita che godeva durante la convivenza matrimoniale.
L’assegno di separazione è rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e, generalmente, viene corrisposto con periodicità mensile, e, a differenza dell’assegno di divorzio, non è ammissibile il pagamento in un’unica soluzione.
Il coniuge beneficiario di tale somma perde il diritto all’assegno se, dopo la separazione, instaura una convivenza more uxorio che abbia i caratteri di stabilità, continuità e comporti vantaggi economici per il coniuge stesso.
Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, purché nei limiti dell’importo indicato dal provvedimento del giudice. Non è invece deducibile l’assegno destinato al mantenimento dei figli, e nel caso in cui il provvedimento non distingue (tra assegno a favore del coniuge e dei figli), la deducibilità è ammessa nella misura del 50%.
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