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Procedura contro il sovraindebitamento solo se il debito è privato

Pubblicato il 10/02/2016

sovraindebitamento debito privatoCon l’entrata in vigore della legge 3/2012, che ha introdotto la procedura per la ristrutturazione del debito da sovraindebitamento, sussistendo determinate condizioni, al debitore viene data la possibilità di proporre ai propri creditori un piano per il pagamento dell’arretrato in qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.

Tale strumento rappresenta, senza alcun dubbio, un aiuto concreto per la definizione di certe situazioni debitorie che difficilmente potrebbero trovare altra soluzione se non quella di una procedura esecutiva.

 

La nozione di consumatore ai fini della ristrutturazione del debito

Per poter accedere al piano di ristrutturazione da sovraindebitamento è necessario che vi siano determinate condizioni, di natura oggettiva e soggettiva. Proprio su questo aspetto è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione, n. 1869 dell’1 febbraio 2016, che ha fornito un’importante interpretazione circa la natura del debito da ristrutturare e, conseguentemente, la qualità di consumatore del soggetto richiedente la ristrutturazione del debito.

Secondo la Cassazione,

può essere definito consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta del piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari

o, comunque, della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale.

In ogni caso, la nozione di consumatore non esclude dal ricorso alla procedura coloro che esercitino o abbiano esercitato attività di impresa o professionale purché, al momento della presentazione del piano, non residuino obbligazioni assunte nell’esercizio di tali attività.

 

La natura del debito da ristrutturare

Nelle intenzioni della legge 3/2012, così come ribadito anche dalla pronuncia della Cassazione sopra richiamata, anche l’imprenditore o il lavoratore autonomo potranno ricorrere alla procedura in questione e quindi proporre un piano del consumatore, a condizione che tale piano

Un’eccezione a questa limitazione è costituita dai debiti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, ossia i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate non versate, che devono essere pagati in quanto tali.

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