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Srl in crisi, art. 2467 c.c. e finanziamento soci

Pubblicato il 26/05/2014

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L’art. 2467 c.c. affronta la questione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che formalmente si presentano come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio.

Nel caso in cui i soci, anziché conferire capitale, dispongano un “prestito soci” a favore della srl (ossia effettuino un semplice finanziamento), il rischio dell’impresa viene trasferito agli altri creditori. Tuttavia, così facendo, – ossia evitando il ricorso a versamenti di capitale o, comunque, a fondo perduto -, il socio intende, innanzitutto, garantirsi la restituzione di quanto erogato alla società, addossando invece agli altri creditori il rischio di un’eventuale insolvenza della società.

Proprio in considerazione di ciò, l’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti soci a favore della srl è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori qualora si tratti di finanziamenti concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Dei presupposti per l’operatività dell’art. 2467 c.c. ne abbiamo parlato anche in un recente articolo in tema di leverage.

Il fondamento della postergazione ex art. 2467 c.c. è quello di sanzionare i soci che, erogando il finanziamento, hanno eluso il rischio del conferimento di capitale, determinando, in questo modo, un danno agli altri creditori sociali (Trib. Milano, n. 3621 del 14.3.2014).

Gli amministratori possono rifiutare il rimborso del prestito soci, invocando l’applicazione dell’art. 2467 c.c., solo se il socio abbia richiesto il rimborso del finanziamento in presenza di una situazione di crisi della società e questa abbia da soddisfare crediti (non dipendenti da finanziamento soci) scaduti e non soddisfatti o anche non scaduti. Inoltre, se il rimborso è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della srl, il socio è tenuto alla restituzione del finanziamento stesso.

 

Natura processuale dell’obbligo di postergazione

La dottrina maggioritaria ritiene che l’obbligo di postergazione previsto dall’art. 2467 c.c. abbia natura processuale: gli amministratori sono tenuti a postergare il rimborso dei finanziamenti dei soci soltanto in presenza di un procedimento di liquidazione concorsuale o di esecuzione individuale nei confronti della società. Al di fuori di queste ipotesi, la società potrà procedere al rimborso dei finanziamenti in oggetto, senza dover preventivamente pagare tutti gli altri creditori sociali, o accantonare le somme necessarie a tal fine.

Nel caso in cui la società procedesse, invece, al rimborso di un finanziamento la cui restituzione dovesse essere postergata, si verificherebbe il pagamento di un debito non scaduto, soggetto, dunque, a revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
L’eventuale rimborso non sarebbe, pertanto, invalido, bensì inefficace.

 

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