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Un ads estraneo alla famiglia è per sempre… – G.T. Brescia, 4.5.2021

Pubblicato il 20/05/2021

ads estraneoAds estraneo alla famiglia o meglio un famigliare?
Sulla questione, certamente una delle più ricorrenti in tema di amministrazione di sostegno, è intervenuta una recentissima pronuncia del Giudice Tutelare del Tribunale di Brescia del 4 maggio 2021, Dott.ssa Geraci.

Il tema è questo: in quali casi è possibile e preferibile nominare un ads estraneo alla famiglia? e quanto conta nella designazione o sostituzione la volontà del beneficiario.

 

La vicenda

Il caso oggetto della pronuncia del G.T. di Brescia è, tutto sommato, semplice. Anni or sono viene aperta una procedura di amministrazione di sostegno a favore di Lucia (ndr: il nome è di fantasia) e nominato come ads (per non meglio precisati motivi) un soggetto estraneo alla famiglia.
Dal provvedimento risulta però che i parenti si occupano regolarmente di tutti i bisogni della beneficiaria e, pertanto, richiedono la sostituzione dell’attuale ads estraneo al nucleo familiare e che l’incarico venga affidato ad uno dei fratelli. Ciò motivato anche dal fatto che la beneficiaria stessa ha espresso per iscritto tale volontà.

Niente da fare. Per il Giudice Tutelare il ricorso per la sostituzione deve essere respinto. Tutto bene, se non fosse che le motivazioni addotte dal Giudice appaiono francamente un po’ deboli e criticabili. Esaminiamo meglio i punti fondamentali.

 

Niente sostituzione dell’ads estraneo… ?!?

Il provvedimento con cui il GT rigetta l’istanza di sostituzione si fonda essenzialmente sull’esame di una questione, ossia la rilevanza o meno della volontà della beneficiaria.
In altre parole, il giudice deve tenere conto dei desideri della persona fragile oppure no?

Si tratta, dice il provvedimento, dei principi fondamentali in materia di amministrazione di sostegno stabiliti dagli arti. 408 e 410 c.c. (“…deve essere sempre valorizzata la volontà della persona amministrata (…) i cui desideri devono essere tenuti in piena considerazione“), ma ciò presuppone che la persona amministrata sia in grado di discernimento e di esprimere una volontà libera e consapevole.

Dunque, secondo il Giudice Tutelare bisogna valorizzare la volontà della beneficiaria, ma anche no…
ed è proprio questo il punto in cui il provvedimento mostra tutta la sua fragilità (ndr: l’aggettivo non è stato scelto a caso).
Seguendo il ragionamento del G.T., infatti, nel caso specifico la persona “deve escludersi che sia in grado di esprimere una propria consapevole volontà” e, dunque, quanto dalla stessa manifestato anche all’udienza, non conta nulla.

Se non sapessimo trattarsi di un procedimento di amministrazione di sostegno, verrebbe da pensare che sia un caso di (o da) interdizione. Davvero singolare.

 

La famiglia “cattiva” resta “cattiva” per sempre

Il provvedimento poi affronta anche il tema del ruolo della famiglia della beneficiaria. Pur ammettendo che siano i familiari ad assistere quotidianamente la beneficiaria, questi ultimi nel corso degli anni non si sono mai opposti alla gestione della procedura da parte di un esterno.
Dunque, che senso avrebbe, a distanza di tanto tempo, la richiesta di sostituzione?
Anche su questo punto, però, il provvedimento è debole: trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione, in cui vige il principio insegnato sin dall’Università del “rebus sic stantibus“, ossia la regolamentazione della procedura mantiene la sua validità fino a quando non cambiano le cose.
In questo caso, invece, no. La famiglia “cattiva” resta “cattiva”!

 

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