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Niente notaio per il trasferimento di immobili in sede di separazione o divorzio

Pubblicato il 31/07/2021

trasferimento di immobiliIl tema è quello dei trasferimenti immobiliari da un coniuge all’altro stabiliti in sede di separazione o divorzio.
Sino a qualche giorno fa per formalizzare il passaggio di proprietà, dopo essere andati in Tribunale, era necessario anche recarsi dal notaio per firmare l’atto di trasferimento con un conseguente allungamento dei tempi e aumento dei costi (notarili) per le parti (nonostante tali atti godano comunque di un regime fiscale agevolato).

C’è da dire che sull’argomento la giurisprudenza aveva espresso nel tempo pareri di diverso tenore, sino al recentissimo intervento della Cassazione, di cui diremo tra poco, che ha modificato radicalmente lo scenario.

 

Per il trasferimento immobiliare è sufficiente l’atto giudiziario e non occorre il notaio

Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente favore nei confronti del ruolo dell’avvocato e del giudice nei procedimenti di separazione e divorzio, ad esempio per quanto riguarda la negoziazione assistita.
Ricordiamo, tra le altre, la sentenza del Tribunale di Pordenone del 16 marzo 2017 che ha disposto la trascrizione nei registri immobiliari di un atto di trasferimento della casa coniugale da un coniuge all’altro pattuito in sede di separazione raggiunta tramite negoziazione assistita.

Al fine di mettere un punto fermo sulla questione, è finalmente intervenuta una recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 21761 del 29 luglio 2021 che ha stabilito che

al fine di trasferire immobili (da un coniuge all’altro o a favore dei figli) in sede di separazione e divorzio, è sufficiente l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio, non essendo invece più necessario l’intervento del notaio

Le Sezioni Unite evidenziano a chiare lettere che anche il provvedimento giudiziario ha la natura di atto pubblico e che esso, come tale, è suscettibile di pubblicità nei registri.
Tale atto, inoltre, è suscettibile di contenere le dichiarazioni e le menzioni prescritte dalla legge a pena di nullità del trasferimento immobiliare (quali, ad esempio, la dichiarazione di conformità dello stato di fatto alla rappresentazione planimetrica depositata in catasto e ai dati che in catasto identificano l’immobile trasferito).

In altre parole, le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c..

Ai fini della validità di tali trasferimenti rileva, quindi, (ndr: ed è sufficiente) l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985.

Un altro passo verso l’apertura di certi settori sino ad oggi appannaggio di pochi, settori che ove liberalizzati garantirebbero risorse economiche di cui beneficerebbe l’intero del Paese, esigenza particolarmente sentita in un momento storico come quello che stiamo vivendo.

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