successioni

Successioni

Testamento, donazione e amministratore di sostegno. Cass. Civ. n. 6079 del 4 marzo 2020

Pubblicato il 01/05/2020

amministratore di sostegno donazione testamentoParlare di testamento e donazione in materia di amministrazione di sostegno è pericoloso.
Sono tematiche che rientrano in quelle che tempo fa abbiamo definite essere le questioni aperte sull’amministrazione di sostegno, argomenti particolarmente delicati, oltre che per i profili giuridici (che però interessano solo agli addetti ai lavori e a pochi altri) anche per gli aspetti economici e patrimoniali che sono coinvolti.

La domanda fondamentale, ovviamente, è questa: una volta nominato l’amministratore di sostegno, il beneficiario può fare testamento o donazione?

 

La Cassazione fa chiarezza sulla questione

Testamento e donazione rientrano nei cosiddetti atti personalissimi, ossia, per dirla in maniera semplice, in quel genere di atti che non ammettono di essere compiuti avvalendosi di un “rappresentante”. La nomina di un amministratore di sostegno (che, per molti aspetti, è un rappresentante del beneficiario), dunque, sembrerebbe rappresentare un limite inderogabile al compimento di questi atti da parte del beneficiario stesso.

Sulla questione è intervenuta a fare chiarezza la recentissima sentenza della Cassazione n. 6079 del 4 marzo 2020 che ha innanzitutto chiarito che l’amministrazione di sostegno

a) si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l’amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell’amministratore;

b) viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l’ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione.

Partendo da tale distinzione la Cassazione arriva quindi alla conclusione che, nel caso dell’amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell’amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.

 

Commenti a «Testamento, donazione e amministratore di sostegno. Cass. Civ. n. 6079 del 4 marzo 2020»

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *