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Trust e amministrazione di sostegno, due facce della stessa medaglia? no… – Cass. 1.10.2021, n. 26736

Pubblicato il 09/11/2021

trust e amministrazione di sostegnoQuando si mettono vicine due figure come trust e amministrazione di sostegno capita spesso di confonderne i tratti caratteristici.
In particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, infatti, entrambi gli istituti garantiscono una certa protezione e cura del patrimonio stesso, e dunque vi sarebbe la tentazione di considerarli strumenti tutto sommato equivalenti.

Proprio su questo tema, ossia sui rapporti fra trust e amministrazione di sostegno è intervenuta una recentissima ordinanza della Cassazione, n. 26736 del 1° ottobre 2021, che è lo spunto per alcuni riflessioni a riguardo.

 

La cura della persona e del patrimonio

Gli strumenti di cura e di protezione delle persone fragili sono caratterizzati da due aspetti fondamentali e tra loro connessi, ossia la cura della persona e la cura del patrimonio.

In particolare, la legge n. 6/2004, nell’introdurre la figura dell’amministratore di sostegno, ha evidenziato le caratteristiche di elasticità di tale strumento protettivo, che, volta per volta, può essere modellato in maniera specifica e puntuale sulle esigenze del singolo beneficiario, sia per quanto riguarda la tutela patrimoniale che quella personale.

Per quanto riguarda il trust, invece, è con la legge sul Dopo di Noi che è stata di fatto “sodoganata” tale figura, alla quale si può ricorrere per tutelare i soggetti deboli garantendo loro un’adeguata protezione anche per il periodo di vita successivo alla scomparsa dei genitori o familiari. L’elemento centrale e caratterizzante del trust è la figura del trustee, ossia del soggetto chiamato a gestire un patrimonio nell’interesse di un soggetto vulnerabile o fragile.

Tuttavia, la differenza sostanziale, e che non rende le due figure alternative tra loro, è il fatto che il trust è uno strumento privatistico, nasce cioè da un “accordo tra privati”, mentre l’amministrazione di sostegno rappresenta una vera e propria misura protettiva.
Dunque, il trust non può considerarsi una misura alternativa all’AdS, bensì complementare a questo (ndr: come evidenzia l’ordinanza della Cassazione, il fatto che sia già stato costituito un trust non rappresenta un valido motivo per escludere la nomina di un amministratore di sostegno).

 

Trust + amministrazione di sostegno: casistica

Sin dai primi momenti successivi all’introduzione dell’amministrazione di sostegno, in diverse occasioni la giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile il trust al beneficiario di amministrazione di sostegno.

Così, ad esempio, il Tribunale di Genova con decreto del 14 marzo 2006, dopo aver nominato un ads a favore di una persona affetta da Alzheimer, ha autorizzato  l’istituzione di un trust al fine di tutelare sia il beneficiario, sia l’unico suo figlio invalido, provvedendo nel contempo alla trasmissione del patrimonio familiare, da destinarsi alle cure del figlio disabile.

Ancora, in due situazione analoghe, il Tribunale di Milano (decreto 20 gennaio 2011), prima, e quello di Bologna poi, (12 giugno 2013), al fine di tutelare persone affette dal vizio del gioco hanno autorizzato l’amministrazione di sostegno alla creazione di un trust finalizzato alla conservazione dei beni dei beneficiari.

Si tratta di alcuni esempi che evidenziano la complementarietà tra trust e amministrazione di sostegno, figure e strumenti non alternativi tra loro, ma che piuttosto possono essere utilizzati congiuntamente ed in maniera molto versatile per la protezione delle persone fragili.

 

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