Sovraindebitamento

Liberarsi dai debiti è (legalmente) possibile. Come fare?

Pubblicato il 27/03/2020

Come liberarsi dai debiti? Ci sono diverse possibilità che, però, non tutti conoscono.
La normativa di riferimento è la legge n. 3/2012, che permette agli imprenditori e ai privati che che si trovino in una situazione di grave difficoltà economica di poter ricorrere ad alcune specifiche procedure finalizzate ad ottenere la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori.

Per poter usufruire di queste importanti agevolazioni, devono però sussistere necessariamente alcune condizioni.
Vediamo di cosa si tratta.

 

Le procedure di sovraindebitamento e liquidazione dei beni

Nel momento in cui un soggetto, imprenditore o privato, entra in difficoltà economica, si mettono in moto una serie di meccanismi in grado di portarlo al “default” in brevissimo tempo: non si riescono più a pagare le spese ordinarie, le banche non concedono più credito e iniziano le azioni esecutive.

Ecco perché uno degli effetti preliminari delle procedure previste dalla legge 3/2012, – composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione dei beni -, è quello della sospensione di qualsiasi azione esecutiva, da iniziarsi o già in corso.

Una delle condizioni previste per poter accedere a tali procedure è che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sono, dunque, considerati ammissibili tutti quei casi in cui il debitore si sia trovato incolpevolmente in difficoltà.
In questi tempi, il riferimento è certamente alla grave emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, che ha imposto la chiusura temporanea di molte attività. Le conseguenze immediate saranno una crisi di liquidità sia per le imprese che per i privati.

 

Sovraindebitamento e Coronavirus, tra impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità

Nelle ultime settimane in molti ci avete contattato attraverso il nostro sito per richiederci pareri in merito a questa vicenda. È evidente che ogni situazione richieda un’analisi specifica, tuttavia, possiamo fare alcune considerazioni di massima.

Le norme previste dal codice civile, il riferimento è agli articoli 1256 e 1467, prevedono che il debitore che non riesca a provvedere al regolare pagamento possa invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta. L’altra parte, però, potrebbe proporre di riequilibrare la prestazione al fine di adempiere comunque il contratto stipulato, minimizzando cioè i danni subiti per entrambi.

Sulla questione, certamente unica, è intervenuto il Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 91) che ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi versamenti.

Ciò significa, come abbiamo anticipato, che il Coronavirus e tutto quel che ha comportato non potrà essere invocato indiscriminatamente per sottrarsi a pagamenti dovuti, ma rappresenta un elemento che dovrà essere comunque valutato ma nell’ambito di ciascuna situazione specifica.

 

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