pubblicazioni

Pubblicazioni

SRLS e inderogabilità dell’atto costitutivo ex D.M. 138/2012

Pubblicato il 25/09/2013

srlsL’art. 2643 bis c.c. disciplina la SRLS (Società a Responsabilità Limitata Semplificata), forma societaria molto diffusa tra le c.d. startup, soprattutto per il regime di agevolazioni che prevede, caratterizzata dal fatto di avere un capitale sociale da un minimo di 1 fino a 9.999,99 euro, di non aver costi di costituzione e soprattutto dal fatto che l’atto costitutivo deve essere redatto sulla base di un modello standard predisposto con Decreto dal Ministero della Giustizia.
Nella nuova formulazione dell’art. 2643 bis c.c. (a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro), convertito in legge 99/2013) è previsto che
i) i soci della srls possano essere solo persone fisiche senza limiti di età (mentre in precedenza era previsto il limite dei 34 anni),
ii) gli amministratori della srls possano (ora) essere anche non soci e
iii) le clausole dell’atto costitutivo c.d. standard sono inderogabili.

Nonostante le modifiche introdotte dal d.l. 76/2013, non è stato corrispondentemente adeguato anche il modello standard di atto costitutivo ex D.M. 138/2012. Conseguentemente, si è posto il problema della possibile utilizzabilità o meno di tale modello anche per le nuove srls.

Sul punto sono intervenuti, dapprima, il Ministero della Giustizia con note n. 11972 dell’11 settembre scorso e successiva nota integrativa del 13 settembre, e, successivamente, il Consiglio Nazionale del Notariato, i quali hanno opportunamente precisato e chiarito che la Srls può essere costituita anche senza che venga modificato, con un nuovo decreto, il modello standard di atto costitutivo individuato dal D.M. 138/2012 per recepire le novità apportate dal D.L. 76/2013.
Il modello di cui al D.M. 138/2012 “deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il d.l. 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse“.
L’inderogabilità cui fa riferimento il legislatore deve intendersi, dunque, come impossibilità per le parti di determinare il contenuto dell’atto costitutivo in modo diverso da quello previsto dal legislatore stesso e dalla normativa regolamentare.