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Sovraindebitamento, tutte le modifiche introdotte dal Decreto Ristori

Pubblicato il 05/01/2021

sovraindebitamentoIl Decreto Ristori appena convertito con la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19) introduce, tra le altre, importanti modifiche alle procedure per (la composizione della crisi da) sovraindebitamento, di cui alla legge n. 3/2012.

Si tratta di un provvedimento finalizzato a consentire ed agevolare il ricorso alle procedure in questione per numerosi soggetti sino ad ora esclusi dalle stesse, anche attraverso l’anticipazione dell’entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa, altrimenti prevista per 1° settembre 2021.
L’anticipazione data dal legislatore deve essere certamente letta nell’ambito del contesto emergenziale causato al Covid e, dunque, con l’intenzione di mettere da subito in campo nuovi strumenti contro la crisi economica e finanziaria.

 

Il Decreto Ristori e la legge 3/2012

Delle procedure contro il sovraindebitamento abbiamo parlato in diversi nostri articoli, dedicando particolare attenzione all’analisi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per poter accedere ai rimedi previsti dalla legge in esame.

Pur riservandoci di intervenire ancora sull’argomento, ad una prima lettura, si può già affermare che il legislatore abbia voluto intervenire proprio su questi aspetti, allargando di fatto la platea dei soggetti interessati.

In particolare, tra le novità introdotte dal Decreto Ristori, si segnalano:

Inoltre, dal punto di vista dei requisiti più prettamente oggettivi:

 

Il debitore incapiente

Tra le altre novità degne di note, segnaliamo la specifica previsione introdotta del Decreto Ristori riguardante la possibilità anche per il debitore incapiente, ossia colui che non è in grado di offrire ai propri creditori alcuna somma o bene, di poter accedere all’esdebitazione solo per una volta.

L’esdebitazione potrà essere riconosciuta con l’assunzione da parte del debitore dell’obbligo di pagamento a favore dei creditori, entro quattro anni dal decreto di esdebitazione emesso dal giudice, se sopraggiungono in futuro le condizioni per un soddisfacimento dei creditori almeno nella misura del dieci per cento.

Si tratta di misure, – quest’ultima, come le altre di cui abbiamo detto in precedenza -, che potrebbero avere una straordinaria portata, considerando la scarsa applicazione avuta sino ad oggi dalla legge 3/2012 nonché la situazione emergenziale con la quale dovremo convivere ancora a lungo e che farà sentire le proprie conseguenze, anche economiche, nei mesi a venire.